Domanda di cittadinanza italiana, va decisa entro 730 giorni, altrimenti è silenzio-rifiuto e il Ministero deve decidere entro 60 giorni
TAR Lazio, sezione seconda quater, sent. n. 1847/2015 del 15/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 190 volte dal 23/11/2015
Parte ricorrente - avendo presentato un’istanza per la concessione della cittadinanza italiana in ordine alla quale l’Amministrazione dell’Interno non si è pronunciata entro la scadenza del termine di giorni 730 previsto dal d.P.R. n.362/1994 e dal d.m. n.228 del 1995- ha promosso la domanda al fine far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione.
Pertanto, il Ministero dell'Interno aveva l'obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda e, allo stato, non risulta aver ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato.
Conseguentemente, va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall'odierno ricorrente entro il termine che, in considerazione della natura del procedimento e della mole di lavoro gravante sulla amministrazione, può fissarsi in 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, a cura della parte ricorrente, della presente sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5290 del 2014, proposto da:
Gafur Serifoski, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio-rifiuto sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della L. n. 91/92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente - avendo presentato in data 18 marzo 2011 presso la Prefettura di Vicenza un’istanza per la concessione della cittadinanza italiana in ordine alla quale l’Amministrazione dell’Interno non si è pronunciata entro la scadenza del termine di giorni 730 previsto dal d.P.R. n.362/1994 e dal d.m. n.228 del 1995 - ha promosso la domanda in epigrafe al fine far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento;
b) che, alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell'Interno aveva l'obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda e che, allo stato, non risulta aver ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato;
c) che, conseguentemente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato l’impugnato silenzio-rifiuto e va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall'odierno ricorrente entro il termine che, in considerazione della natura del procedimento e della mole di lavoro gravante sulla amministrazione, può fissarsi in 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, a cura della parte ricorrente, della presente sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione;
d) che le spese di lite possono essere compensate, anche in relazione alla complessità dell’istruttoria e alla difficoltà di gestione dell’enorme quantità di domande di concessione della cittadinanza italiana presentate dai cittadini stranieri.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura della parte ricorrente, della presente sentenza presso la sede reale dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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