Diritto alla protezione sussidiaria allo straniero proveniente dal Mali, a causa del clima di violenza indiscriminata che caratterizza quel Paese
Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, ordinanza del 11 ottobre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 549 volte dal 06/03/2013
In parziale accoglimento del ricorso, deve essere riconosciuto al ricorrente, proveniente dal Mali, lo status di protezione sussidiaria. Tenuto conto del clima di violenza che caratterizza il suddetto paese nonché della circostanza, che, pur non rientrando la situazione del ricorrente nella nozione di rifugiato, posto che non sussiste nei suoi confronti una persecuzione individuale, egli deve tuttavia considerarsi ammissibile di protezione sussidiaria potendo subire, nel caso di rimpatrio nel proprio paese di origine e in quello di provenienza, per la sua sola presenza nel territorio, un danno grave a causa dell’attuale situazione che imperversa nel Mali e che si caratterizza per violenze generalizzate e massicce violazioni dei diritti umani.
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, [...]
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
[...]
Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 riconoscimento protezione internazionale;
Il giudice,
esaminati gli atti,
premesso:
-che con provvedimento in data 17 gennaio 2012 e notificato il 7 marzo 2012 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente rivolta al riconoscimento della protezione, rilevando, nella motivazione della decisione, che la situazione rappresentata dal ricorrente non presentava sufficienti elementi oggettivi a rendere fondato l'asserito timore di subire persecuzioni ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 per il riconoscimento dello stato di rifugiato e che dal racconto non emergeva alcun elemento riconducibile all'ipotesi di danno grave, nel senso indicato dall'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007;
- che con ricorso depositato il 4 aprile 2012 il richiedente ha impugnato il detto provvedimento chiedendo: in via principale e nel merito accertarsi e dichiararsi l'esigenza di una protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07 lettera b); in via ulteriormente subordinata riconoscersi l'esigenza di una protezione umanitaria; in via ulteriormente subordinata ordinarsi alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo;
[...]
- che in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione territoriale (cfr copia verbale di audizione), il ricorrente riferiva di aver lasciato il proprio paese perchè temeva di essere ucciso dal capo villaggio; di avere avuto entrambi i genitori assassinati da quest'ultimo dopo una lite per questioni legate alla vendita del terreno di proprietà della famiglia del ricorrente stesso;
[...]
tutto ciò premesso,
ritenuto che risulti fondata la richiesta diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente;
rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richeidente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d.lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. Sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);
rilevato che è altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010);
considerato che nella specie devono esaminarsi gli elementi richiesti per la misura della protezione internazionale sussidiaria, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al conseguimento di un titolo di permanenza sul territorio italiano esclusivamente in presenza di un danno grave;
tenuto conto della nota del 15 giugno 2012, prot. 4369 avente ad oggetto la situazione del Mali, in cui il Ministero dell'Interno "Commissione nazionale per il diritto di asilo-area II affari internazionali e comunitari" al punto n. 5 rileva "poichè in Mali la situazione è instabile e rimane incerta, l'UNHCR raccomanda agli Stati di sospendere i rimpatri forzati in questo paese dei cittadini maliani o dei residenti in Mali, finchè non si siano stabilizzate le condizioni di sicurezza e la situazione di abusi dei diritti umani";
considerato pertanto che in base all'art. 2 lett. E della citata direttiva e dell'art. 14 del decreto legislativo sopra indicato, la protezione sussidiaria è correlata alla allegazione e dimostrazione di un danno grave, connesso alla condanna a morte, al pericolo di torture o trattamenti inumani o degradanti, o alla minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
ritenendosi in particolare sul sito del MAE è dato leggere "a causa del peggioramento delle condizioni di sicurezza nel Nord del Mali, risulta ancora più elevato il rischio di sequestri a danno di occidentali (nel corso degli ultimi d ue anni si sono verificati rapimenti anche di cittadini italiani). Si sconsigliano assolutamente viaggi nelle regioni settentrionali del Mali, a partire dalle aree limitrofe di Mopti-Sevarè e per tutta la vasta area del Nord. Tra il 23 e il 25 novembre 2011 un cittadino tedesco è stato ucciso e altri cinque stranieri sono stati rapiti a Hombori e Tomboctou. Le Autorità maliane hanno disposto l'evacuazione dalla città di Tomboctou di tutti i turisti stranieri. Anche nel resto del Paese si suggerisce di mantenere alta l'attenzione e di adottare adeguate misure di cautela nella scelta dell'alloggio e negli spostamenti". E ancora "Il paese ha iso l'accordo di pace siglato in Algeria nel luglio del 2006 tra il gruppo armato Tuareg, Alleanza democratica per il cambiamento (Alliance démocratique pour le changement) e il governo, gruppi armati legati a Ibrahim Ag Bahanga hanno continuato a lanciare attacchi. Il governo ha presentato delle proposte di legge per l'abolizione della pena di morte, e una seconda che prevede la pena di morte per atti di terrorismo".
In un recente rapporto (16 maggio 2012), Amnesty International ha denunciato la catastrofica situazione dei diritti umani che si sta verificando in Mali, paese in cui già la crisi alimentare sta colpendo 15 milioni di abitanti, in particolare nella regione del Sahel. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare il nord del paese, sconvolto dai combattimenti, e decine sono state arrestate arbitrariamente, stuprate o uccise. "Dopo due decenni di relativa stabilita e pace, il Mali sta affrontando la peggiore crisi dal 1960, l'anno dell'indipendenza" – ha dichiarato Gaetan Motoo, ricercatore di Amnesty International sull'Africa occidentale, appena rientrato da una missione di tre settimane nel paese. "L'intera regione settenzionale è caduta nelle mani dei gruppi armati che stanno portando avanti la rivolta. Decine di migliaia di persone hanno lasciato la zona, creando una crisi umanitaria nel sud del Mali e nei paesi confinanti" – ha aggiunto Motoo. Nel corso della recente missione, i delegati di Amnesty International hanno visitato la capitale Bamako e quattro campi profughi nel Niger, circa 200 chilometri a nord di Niamey, la capitale nigerina.
Considerato che il Ministero dell'Interno con nota del 15 giugno 2012 prot. 4369 rileva "la Commissione Territoriale ha preso atto della relazione... predisposta dal competente Ufficio Affari Internationali e Comunitari, sulla situazione di grave crisi umanitaria in cui versa il Mali. La Commissione al riguardo ha ritenuto che la situazione conflittuale sia tuttora in evoluzione e che nonostante nella citata relazione si parli del Nord del Paese, risulta difficile, in mancanza di notizie ed elementi più dettagliati, delimitare ben definite aree di rischio, anche perchè le rimanenti aree del paese potrebbero essere da un momento all'altro, coinvolte nella stessa situazione conflittuale che, attualmente, riguarderebbe il territorio settentrionale del Mali. La Commissione Nazionale ha pertanto, suggerito che ai soggetti provenienti dal Mali debba essere riconosciuta, in linea di principio, la protezione sussidiaria";
Considerato che la relazione del 15 giugno 2012 rileva che "la Commissione Africana per i diritti umani e i diritti delle popolazioni, avendo preso in considerazione i recenti eventi accaduti in Mali e dichiarandosi molto preoccupata per le minacce alla democrazia, alla pace e alla sicurezza nel Mali, ed anche per l'attuale peggioramento della situazione umanitaria nel nord del paese, ha votato la risoluzione 217 relativa alla situazione nel nord della Repubblica del Mali, nella 51° sessione ordinaria tenuta dal 18 aprile al 2 maggio u.s. a Banjul in Gambia";
Orbene, in tale situazione, si ritiene, tenendo conto del clima di violenza generale che caratterizza il suddetto paese e di quanto sopra esposto, che, pur non rientrando la situazione dell'attore nella nozione di rifugiato, perchè non sussiste nei suoi confronti una persecuzione individuale, egli deve considerarsi ammissibile di protezione sussidiaria potendo subire, nel caso di rimpatrio nel proprio paese di origine e in quello di provenienza, per la sua sola presenza nel territorio, un danno grave a causa dell'attuale situazione che imperversa nel Mali e che si caratterizza, come si è visto, per violenze generalizzate e massicce violazioni dei diritti umani;
[...]
p.q.m.
definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,
riconosce al signor Xxx, nato in Mali, il ..., la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25; [...]
Roma, 11 luglio 2012
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