Diritto alla protezione sussidiaria allo straniero proveniente dal Guinea Bissau, che è un Paese ad elevato grado di instabilità
Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, ordinanza del 11 ottobre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 450 volte dal 01/03/2013
E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, è accordata la protezione sussidiaria. Dalle notizie desumibili da organi di stampa e dai siti Internet la situazione attuale della Guinea presenta ancora un elevato grado d’instabilità in quanto il suo Presidente, la cui residenza è stata attaccata nello scorso mese di luglio, ha nuovamente fatto ricorso alle forze di sicurezza con arresti arbitrari, torture ed abusi in un clima di impunità, con grave limitazione della libertà di espressione e in generale delle libertà democratiche, che pure l’elezione democratica avrebbe dovuto garantire. In tale contesto appare, pertanto, credibile e fondato il timore paventato dal ricorrente di restare vittima di trattamenti degradanti o torture, in caso di rientro in patria, imponendosi l’annullamento del provvedimento della Commissione territoriale.
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, [...]
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
[...]
OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale
[...]
con ricorso depositato il giorno 15 marzo 2012 Xxx, cittadino della Guinea, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva... rigettato la sua domanda, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente, volta al riconoscimento dello status di rifugiato politico, rilevando, nella motivazione della decisione, che "sono emersi diversi e seri dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, con particolare riferimento alla circostanza che riguarda la condotta penalmente rilevante... anche laddove si dovesse ritenere verosimile quanto dichiarato dal richiedente, lo stesso riferisce fatti e circostanze che attengono alla sfera della giustizia ordinaria";
[...] la specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto la parte ricorrente a fuggire dalla Guinea, si sostanzia nel timore di essere ritenuto responsabile della morte della ragazza conseguente all'interruzione della gravidanza e non appare credibile per la genericità degli elementi narrativi forniti;
la protezione sussidiaria è, tuttavia, consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, ovverossia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradane; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla condizione del Paese di origine del ricorrente;
è appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch"), la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (cfr. Cass. sent. n. 32685 dell'08/07/2010); tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (CEDU, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia);
pur essendosi il Paese – in precedenza governato da una giunta miliare che ha detenuto il potere, in assenza di uno stato di legalità, con modalità dittatoriali e perdurante violazione dei diritti umani – avviato, con l'elezione avvenuta alla fine del 2010 a capo dello Stato del presidente Alpha Condè, ad un processo di normalizzazione democratica caratterizzata dalla realizzazione di importanti riforme dell'apparato statale e dal miglioramento delle condizioni economiche, tuttavia, secondo quanto emerge dalle informazioni trasmesse dal MAE e dalle relazioni annuali delle associazioni umanitarie maggiormente accreditate, la nuova fase appare ancora fragile, come dimostrato dal tentativo di assassinio del Presidente in carica perpetrato da un gruppo di militari nel luglio 2011. In particolare si registrano tuttora quali cause della perdurante instabilità del Paese la diffusa corruzione e l'anomala influenza delle forze armate nella vita politica ed istituzionale, che in ragione di un'aspra ostilità nei confronti del nuovo corso avviato con le recenti elezioni, continuano, come in passato, a perpetrare crimini politici e gravi violazioni dei diritti umani;
dalle notizie desumibili da organi di stampa e dai siti internet la situazione attuale della Guinea presenta ancora un elevato grado d'instabilità in quanto il Presidente Condè, la cui residenza è stata attaccata nel mese di luglio 2012, ha nuovamente fatto ricorso alle forze di sicurezza con arresti arbitrari, torture ed abusi in un clima di impunità, con grave limitazione della libertà di espressione e in generale delle libertà democratiche, che pure l'elezione democratica avrebbe dovuto garantire (Rapporto Amnesty International 2012);
in tale contesto appare pertanto credibile e fondato il timore paventato dal ricorrente di restare vittima di trattamenti degradanti o torture, in caso di rientro in patria, imponendosi l'annullamento del provvedimento della Commissione Territoriale;
[...]
PQM
[...] riconosce a Xxx, nato in Guinea ..., lo status di persona alla quale è accordata la protezione sussidiaria, disponendo l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma in data 28 novembre 2011 [...]
Così deciso in data 05/10/2012 dal Tribunale Ordinario di Roma.
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