Diritto alla protezione sussidiaria allo straniero proveniente dal Guinea Bissau, a causa dei conflitti interni, anche se ha raccontato due versioni diverse della sua storia personale
Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, ordinanza del 11 ottobre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In riforma del rigetto pronunciato dalla Commissione territoriale, deve essere accordato lo status di protezione sussidiaria. Se è pur vero che la condotta del ricorrente, che ha narrato due diverse vicende, rende del tutto privo di verosimiglianza quanto dallo stesso dichiarato, non possono tuttavia ignorarsi le recenti notizie di stampa che parlano di interventi militari di paesi stranieri, dopo diffuse e persistenti forme di violenza interna che hanno interessato tutto lo Stato della Guinea Bissau e di cui si hanno ampi riscontri nei siti di enti non governativi. A ciò devesi, altresì, far presente che il concetto di “conflitto locale” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007, ricomprende tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati, nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, [...]
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
[...]
OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale
[...]
con ricorso depositato il giorno 15 marzo 2012 Xxx, cittadino della Guinea Bissau, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva... rigettato la sua domanda, ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente rilevando, nella motivazione della decisione, che "il richiedente riferisce fatti e circostanze che rientrano nella sfera della giustizia ordinaria e non fornisce minime argomentazioni plausibili per giustificare il motivo per cui, prima di lasciare il proprio Paese, non abbia tentato qualsiasi tipo di difesa per dimostrare l'involontarietà dell'incidente stradale nè abbia approntato alcuna difesa durante il processo";
[...] dal momento che nessun elemento di prova è stato fornito a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto dela propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, che singolarmente non risulta allegato al ricorso;
i documenti in atti appaiono, tuttavia, sufficienti a desumere che dinanzi alla Commissione Territoriale il richiedente protezione abbia reso una versione dei fatti (fuga dal Paese per sfuggire alla polizia che lo ricercava per aver causato un incidente stradale con vittime) del tutto difforme dalle motivazioni del ricorso, nelle quali egli giustifica l'allontanamento dal Paese d'origine per il timore di essere perseguitato in quanto omosessuale;
la condotta del ricorrente, che ha narrato due diverse vicende, rende del tutto privo di verosimiglianza quanto dallo stesso dichiarato;
deve, tuttavia, evidenziarsi che la protezione sussidiaria è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, ovverossia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradane; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla condizione del Paese di origine del ricorrente;
il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri evidenzia che in Guinea Bissau "il 12 aprile 2012 si è verificato un colpo di Stato" e che "la situazione politica è ancora incerta", e le notizie di stampa di epoca recente parlano di interventi militari di paesi stranieri, dopo diffuse e persistenti forme di violenza interna che hanno interessato tutto il Paese per anni e di cui si hanno ampi riscontri nei siti di enti non governativi;
il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, ricomprende tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi (int al senso, anche Cons. Stato, n. 1402 del 17 marzo 2009, che ha sottolineato che "anche la sussistenza di gravi e conosciuti conflitti interni, non necessariamente implicanti vera e propria guerra civile, possono costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, quando la situazione socio politica del Paese pur a regime democratico, renda plausibile il rappresentato pericolo per l'incolumità del singolo cittadino");
la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07 ha precisato che il danno definitivo nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune prrsone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza "che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinchè egli possa beneficiare della protezione sussidiaria" e che "al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonchè dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato", sicchè "le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale";
in base alle considerazioni sopra esposte, esistono fondati elementi che inducono a ritenere che il Paese di origine del richiedente viva tutt'ora situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziai gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, imponendo l'annullamento del provvedimento della Commissione Territoriale;
[...]
PQM
[...] riconosce a Xxx, nato in Guinea Bissau..., lo status di persona alla quale è accordata la protezione sussidiaria, disponendo l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma in data 28 novembre 2011 [...]
Così deciso in data 05/10/2012 dal Tribunale Ordinario di Roma.
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