E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, va disposto il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare unitamente al visto d’ingresso. Dall’istruttoria svolta emerge che la moglie del ricorrente, sostenuta economicamente dai familiari in Italia, non ha alcun legame affettivo o parentale in Cina. Quanto all’asserita pericolosità sociale della stessa, alla luce dalle tre condanne inflittele, va rilevato che, rispetto alla data di commissione degli illeciti, è decorso un notevole lasso di tempo che non rende più attuale e concreta la predetta pericolosità sociale, in ogni caso non rinvenibile tenuto conto del comportamento tenuto dall’interessata che, come datore di lavoro, ha fatto emergere tutti i propri dipendenti, regolarizzandone le posizioni e assumendo pertanto un contegno operoso non finalizzato certamente a perseverare nell’illecito.