Il requisito della ininterrotta permanenza nel territorio dello Stato, per i soli minori, deve essere valutato – come prescrive la circolare ministeriale n. 22 del 2007 – con maggiore elasticità, al fine di evitare che eventuali omissioni o ritardi nell’iscrizione anagrafica da parte dei soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore possano recargli danno.