Diniego cittadinanza italiana per matrimonio - il Ministero non ha potere discrezionale
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 54/2014 del 09/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 480 volte dal 06/03/2014
Come risulta dal prevalente orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa,nel caso di mancato riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio,risulta palese il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l'eventuale controversia verte in materia di un possibile diritto soggettivo ad acquisirla,il cui accertamento non implica alcuna valutazione discrezionale.
Diverso è il caso di specie dell'acquisizione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5, l. 5 febbraio 1992 n. 91, ove deve ritenersi che il coniuge del cittadino sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all'emanazione del decreto, che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2010, proposto da:
Tahar Rhamna, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Papeschi, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno 24.02.2010, notificato dalla Prefettura di Milano in data 15.06.2010, prot. K10/C/236295, con il quale veniva respinta l'istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con cittadino italiano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza di cittadinanza Italiana dallo stesso proposta per aver contratto matrimonio con una cittadina italiana, deducendo svariati motivi di illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla presente controversia e chiedendo, in ogni caso, la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Deve premettersi in fatto che, nella fattispecie in questione, nonostante il ricorrente avesse presentato l’istanza di cittadinanza per matrimonio, il diniego è intervenuto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, che preclude l’acquisto della cittadinanza nel caso in cui il richiedente sia stato condannato per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, come era avvenuto per l’istante.
L’amministrazione si è, peraltro, pronunciata nel senso del diniego dopo che era già trascorso il periodo biennale dalla presentazione dell’istanza.
Tanto premesso, il collegio ritiene che la controversia all’esame sia ricompresa nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
In proposito, come risulta dal prevalente orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa, nel caso di mancato riconoscimento della cittadinanza italiana, risulta palese il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l'eventuale controversia verte in materia di un possibile diritto soggettivo ad acquisirla, il cui accertamento non implica alcuna valutazione discrezionale da parte della p.a.. Nel sistema della legge 5 febbraio 1992 n. 91, vi sono casi in cui la concessione della cittadinanza italiana è configurabile quale potere discrezionale, che implica l'accertamento di un interesse pubblico, ed in queste ipotesi sussiste una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo; diverso è il caso dell'acquisizione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5, l. 5 febbraio 1992 n. 91, ove deve ritenersi che il coniuge del cittadino sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all'emanazione del decreto, che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; dunque, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana, l'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all'art. 6 comma 1 lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica". Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo; ma affinchè tale affievolimento possa operare, la potestà di diniego deve essere esercitata entro il termine perentorio previsto dalla legge dei due anni dalla presentazione dell’istanza: in tutti gli altri casi, la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile, con salvezza, in applicazione della c.d. translatio judicii, degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite, per la quale: “In tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris comunicatione" il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza in base all'art. 4, comma 2, l. 11 aprile 1983 n. 123, elevato a due anni per il primo triennio di applicazione di detta legge in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente in forza dell'art. 8 comma 2, della l. 5 febbraio 1992 n. 91) - in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente previsti dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all'emanazione dello stesso per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far richiedere, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino italiano” (cfr. Cass., S.U., 7 luglio 1993, n. 7441).
Nella fattispecie in questione, dunque, nella quale l’amministrazione si è espressa in senso negativo per il ricorrente successivamente al termine dei due anni decorrente dalla presentazione dell’istanza di cittadinanza da parte del ricorrente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla presente controversia.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente vertenza, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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