Cure mediche, permesso di soggiorno - la necessità di cure prevale su altri ostacoli a rimanere in Italia
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 85/2014 del 21/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 144 volte dal 16/06/2014
Il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno per cure mediche non si può basare esclusivamente sulla presenza di elementi ostativi alla permanenza nel territorio nazionale. La Questura si deve, necessariamente, esprimere su quanto allegato dal richiedente sulla necessità di permanenza in Italia per ricevere dette cure.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2013, proposto da:
Elhosine Saidi, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reginelli, con domicilio eletto presso Avv. Pamela Franchini in Ancona, piazza J. F. Kennedy,13;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Macerata Ufficio Immigrazione, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Ancona, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento con cui si rigetta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche emesso dal Questore della Provincia di Macerata in data 4 ottobre 2013, Div. P.A.S. Cat.A.11-2013 conosciuto in data 9 ottobre 2013;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Macerata Ufficio Immigrazione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta, limitatamente a una sommaria delibazione propria della sede cautelare e senza pregiudizio per la successiva decisione di merito, la giurisdizione del giudice amministrativo sul presente ricorso.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento, ai fini del riesame, dell’istanza cautelare.
Ritenuto che il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno per cure mediche non si possa basare esclusivamente sulla presenza di elementi ostativi alla permanenza nel territorio nazionale, dovendo, necessariamente, esprimersi su quanto allegato dal richiedente sulla necessità di permanenza in Italia per ricevere dette cure. L’Amministrazione si dovrà quindi pronunciare sul punto con idonea motivazione, nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
Accoglie, ai soli fini del riesame, l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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