Costa d'Avorio: protezione sussidiaria perchè la situazione socio politica non si è ancora stabilizzata
Tribunale di Roma, Sezione Prima Civile, Sentenza del 20 ottobre 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In accoglimento del ricorso e, pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, deve essere dichiarata ammissibile, la ricorrente, alla protezione sussidiaria. La Costa d’Avorio non risulta ancora stabilizzata in termini di sicurezza socio-politica in ragione dell’elevato pericolo di tensioni ancora sussistente che rende particolarmente lento il decorso di normalizzazione, motivo per cui può ritenersi altamente verosimile che, ove l’interessata dovesse farvi ritorno, ella correrebbe tuttora un rischio di grave danno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
[...]
SENTENZA
[...]
Visto il provvedimento di rigetto dello status di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Roma e notificato all'interessata il 18.10.2007;
visto l'atto di impugnazione della suddetta decisione proposta dall'istante sul presupposto del grave timore per la propria incolumità fisica, nell'ipotesi di rientro nel paese di origine, a causa del clima di instabilità politica conseguente al lungo periodo di guerra civile ed in ragione delle gravi violenze fisiche subite dalla stessa e dal coniuge, appartenente alla polizia di stato, rimasto vittima di omicidio;
rilevato che la straniera ha fornito documentazione a conferma della propria identità e nazionalità (copia autenticata dell'estratto di matrimonio e dell'estratto di morte del coniuge; copia del passaporto e del verbale di ritiro del documento ad opera della Questura di Napoli);
rilevato che dalla predetta documentazione si ricavano elementi di riscontro della vicenda personale narrata dalla straniera sia pur in relazione a circostanze di contorno (l'appartenenza alla polizia del coniuge, l'attività di commerciante svolta dall'istante, il visto Schengen ottenuto il 12.4.2007 dall'Ambasciata italiana ad Abidjan);
rilevato che lo Stato della Costa d'Avorio, interessato nell'ultimo decennio da una guerra civile scatenata per il controllo della più importante risorsa economica del paese (produttore maggiore di cacao) che ha determinato l'intervento di una forza internazionale di pace, cessata con gli accordi tra forze governative e ribelli nel marzo 2008 e con la nomina del capo delle forze ribelli a guida del governo transitorio sino a nuove elezioni politiche svolte nel novembre 2010 e rivelatesi altra grave fonte di violenze e scontri tra forze governative e di opposizione per la mancata accettazione dei risultati elettorali ed il capovolgimento degli stessi per effetto di decisione dell'organo supremo costituzionale; costituiscono invero fatti di storia recentissima gli esodi in massa della popolazione ivoriana verso i paesi limitrofi Liberia e Guinea nel momento più critico degli scontri tra le diverse fazioni sia prima che successivamente alle elezioni e al ribaltamento degli esiti, i tentativi dei sostenitori del Presidente vincente Quattara di occupare la sede della televisione di stato e del Parlamento, gli interventi e pressioni della comunità internazionale affinchè il Presidente uscente Gbabo lasciasse il potere accettando l'esito delle elezioni, il rifiuto di quest'ultimo e la contestazione alle presenze internazionali sino al suo arresto e all'insediamento il 6.5.2011 del nuovo Presidente Quattara, l'indagine attivata dalla Procura presso il Tribunale penale internazionale dell'Aja – su richiesta del Presidente Quattara – sui massacri generalizzati e sistematici compiuti in occasione delle recenti elezioni;
considerato pertanto che il Paese non risulta ancora stabilizzato in termini di sicurezza socio politica in ragione dell'elevato pericolo di tensioni ancora sussistente che rende particolarmente lento il decorso di normalizzazione (il contingente Onu permane; vigono orari di coprifuoco nelle maggiori città; organismi internazionali sconsigliano viaggi di stranieri nel Paese; la grave situazione umanitaria ha favorito la diffusione di colera e febbre gialla);
atteso che, avendo la richiedente fornito riscontri alla sua singola vicenda così come narrata nei soli limiti degli elementi di contorno sopra indicati e soprattutto in ragione del mutato contesto storico politico, non possono ritenersi ricorrere i requisiti per essere riconosciuta rifugiata politica;
considetato però che, in ragione del clima socio politico ancora altamente precario ed instabile; può ritenersi altamente verosimile che ove tornasse nel proprio paese ella correrebbe tuttora un rischio di grave danno;
P.Q.M.
II Tribunale
definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del ricorso, dichiara Xxx ammissibile alla protezione sussidiaria;
[...].
Così deicso il 25.9.11.
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