Conversione permesso per affidamento in permesso per lavoro, alla maggiore età - possibile in caso di affidamento amministrativo, giudiziario o di fatto
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Decisione del 2 febbraio 2010, n. 1478
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Commento: Nel caso in esame lo straniero ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contro il diniego della Questura di Alessandria rispetto alla domanda di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso, che lo straniero aveva inoltrato alla Amministrazione una volta compiuti i 18 anni. Il provvedimento della Questura si fondava sull'errata considerazione dello straniero come "minore non accompagnato", così individuato dall'art. 32, comma 1 bis, d.lgs. 286/98, anzichè come "minore affidato", in quanto non si era considerato l'affidamento ex lege 184 del 1983 disposto dal giudice tutelare del Tribunale di Alessandria. La sentenza in commento interpreta l'art. 32 citato, spiegando meglio quale sia l'affidamento da considerarsi ai fini del corretto inquadramento del minore che voglia poi chiedere la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età. Massima: l’art. 32 comma 1, d.lgs. citato va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della l. n. 184 del 1983, non solo quello “amministrativo”, ma anche quello “giudiziario” (rispettivamente, art. 4 commi 1 e 2, l. n. 184 del 1983) e anche quello “di fatto” ai sensi dell’art. 2 della medesima legge.
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE VI
Decisione 2 febbraio - 15 marzo 2010, n. 1478
[...]
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiesto dal ricorrente al raggiungimento della maggiore età. Il questore di Alessandria ha respinto l’istanza richiamando la normativa in materia di minori non accompagnati, di cui al comma 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata. In realtà, il ricorrente, affidato ai sensi della legge n. 184 del 1983 dal giudice tutelare presso il Tribunale di Alessandria al fratello e alla cognata regolarmente soggiornanti in Italia, non può essere considerato minore non accompagnato: come questo Consiglio di Stato ha avvertito, l’art. 32 comma 1, d.lgs. citato va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della l. n. 184 del 1983, non solo quello “amministrativo”, ma anche quello “giudiziario” (rispettivamente, art. 4 commi 1 e 2, l. n. 184 del 1983) e anche quello “di fatto” ai sensi dell’art. 2 della medesima legge. Invero, l’utilizzo dell’avverbio “comunque” da parte dell’art. 32 primo comma citato non può avere altro significato se non quello di intendere l’affidamento in senso ampio, sia con riguardo all’affidamento effettuato in favore di una famiglia o una persona singola, sia con riguardo a quello in favore di una comunità (Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2545). La sentenza impugnata, che ha ritenuto necessario, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, il procedimento di cui all’art. 31 comma 1 bis, che riguarda minori non accompagnati, merita perciò la riforma chiesta con l’appello che deve, di conseguenza, essere accolto.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il ministero dell’interno e la questura di Alessandria, in solido, a rifondere all’appellante le spese di lite, nella misura di 6.000 euro per il doppio grado del giudizio, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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