Commento: Nel caso in esame lo straniero ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contro il diniego della Questura di Alessandria rispetto alla domanda di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso, che lo straniero aveva inoltrato alla Amministrazione una volta compiuti i 18 anni. Il provvedimento della Questura si fondava sull'errata considerazione dello straniero come "minore non accompagnato", così individuato dall'art. 32, comma 1 bis, d.lgs. 286/98, anzichè come "minore affidato", in quanto non si era considerato l'affidamento ex lege 184 del 1983 disposto dal giudice tutelare del Tribunale di Alessandria. La sentenza in commento interpreta l'art. 32 citato, spiegando meglio quale sia l'affidamento da considerarsi ai fini del corretto inquadramento del minore che voglia poi chiedere la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età. Massima: l’art. 32 comma 1, d.lgs. citato va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della l. n. 184 del 1983, non solo quello “amministrativo”, ma anche quello “giudiziario” (rispettivamente, art. 4 commi 1 e 2, l. n. 184 del 1983) e anche quello “di fatto” ai sensi dell’art. 2 della medesima legge.