Conversione permesso di soggiorno per studio in lavoro, la domanda è possibile anche se è stata presentata come rinnovo permesso
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 667/2013 del 12/09/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 191 volte dal 29/10/2014
Il diniego è motivato essenzialmente con la circostanza che il ricorrente avrebbe chiesto alla Questura il rinnovo per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno per motivi di studio, che gli sarebbe stato negato perché la conversione non è consentita al di fuori della quota stabilite dal c.d. decreto flussi.
Quindi,anche esistendo la disponibilità di quote per la conversione dei permessi per motivi di studio, il ricorrente non potrebbe comunque usufruirne per non avere presentato tempestivamente la domanda presso il S.U.I., essendo già scaduto il permesso di soggiorno di cui era stata chiesta la conversione.
In realtà, dalla domanda presentata dal ricorrente alla Questura si poteva evincere che, in realtà, la stessa era finalizzata ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Difatti, non appare possibile differenziare tra una richiesta di conversione e una (inesistente) richiesta del rinnovo per motivi di lavoro subordinato di un permesso di soggiorno per motivi di studio.
Si ricorda che, in base ad un principio generale del procedimento amministrativo, laddove l’amministrazione che ha ricevuto un’istanza di un cittadino non sia competente ad evadere la pratica, la stessa amministrazione è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente (e, laddove previsto, a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio). Al riguardo, la questione di competenza può anche emergere a seguito di una riqualificazione ex officio della domanda, operazione ermeneutica che rientra nelle facoltà di ciascuna amministrazione e che è sempre dovuta, salvo il caso in cui la domanda sia assolutamente incomprensibile o del tutto infondata.
Nel caso di specie, anche tenendo conto del fatto che nelle procedure relative al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari si possono verificare disguidi del tipo di quello occorso al ricorrente (e questo perché esiste nel nostro ordinamento una variegata tipologia di permessi di soggiorno, alcuni dei quali peraltro convertibili), era onere della Questura intimata approfondire in contraddittorio con il ricorrente il contenuto dell’istanza ed eventualmente “girarla” al competente Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti inerenti la conversione. Peraltro, alla luce del disposto dell’art. 38, ultimo comma, del DPR n. 394/1999, l’errore in cui è incorso il ricorrente è da ritenere scusabile.
Deve quindi essere accolta la censura di eccesso di potere per inadeguata istruttoria, in quanto, come detto, la Questura avrebbe dovuto trasmettere la domanda di conversione al SUI o dare possibilità di farlo al ricorrente.
La verifica circa la capienza della quota prevista dal c.d. decreto flussi vigente ratione temporis va effettuata “ora per allora”, al momento della presentazione della domanda di conversione, in ragione dell’effetto ripristinatorio ex tunc che consegue ad una sentenza che pronuncia l’annullamento di un provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2013, proposto da:
Bangqiang He, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero Dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Macerata (MC), Ufficio Territoriale del Governo, in data 25.06.2013, P-MC/L//Q2012/101544, notificato in data 04.07.2013, dall'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata (MC), con il quale si rigetta l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Macerata ha respinto l’istanza conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 12.9.2013, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione sul merito ai sensi dell’art. 60 d.lgs 104/2010.
Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito indicate.
Il diniego è motivato essenzialmente con la circostanza che il ricorrente avrebbe chiesto alla Questura di Macerata, in precedenza, il rinnovo per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno per motivi di studio, che gli sarebbe stato negato in data 6.12.2012, appunto perché la conversione non è consentita al di fuori della quota stabilite dal c.d. decreto flussi. Di conseguenza, la Prefettura ha negato la conversione del permesso di soggiorno richiesta dal ricorrente in data 14.12.2012, nell’ambito delle quote sopracitate, in quanto al momento della presentazione di quest’ultima istanza il ricorrente non sarebbe stato in possesso di un valido titolo di soggiorno, dato che il rinnovo del precedente permesso era stato già negato.
Quindi,anche esistendo la disponibilità di quote per la conversione dei permessi per motivi di studio, il ricorrente non potrebbe comunque usufruirne per non avere presentato tempestivamente la domanda presso il S.U.I., essendo già scaduto il permesso di soggiorno di cui era stata chiesta la conversione.
Ciò premesso, nel merito, il Collegio evidenzia che:
- dalla domanda presentata dal ricorrente in data 16.10.2012 alla Questura di Macerata si poteva evincere che, in realtà, la stessa era finalizzata ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Difatti, non appare possibile differenziare tra una richiesta di conversione e una (inesistente) richiesta del rinnovo per motivi di lavoro subordinato di un permesso di soggiorno per motivi di studio
- in base ad un principio generale del procedimento amministrativo, laddove l’amministrazione che ha ricevuto un’istanza di un cittadino non sia competente ad evadere la pratica, la stessa amministrazione è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente (e, laddove previsto, a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio). Al riguardo, la questione di competenza può anche emergere a seguito di una riqualificazione ex officio della domanda, operazione ermeneutica che rientra nelle facoltà di ciascuna amministrazione e che è sempre dovuta, salvo il caso in cui la domanda sia assolutamente incomprensibile o del tutto infondata;
- nel caso di specie, anche tenendo conto del fatto che nelle procedure relative al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari si possono verificare disguidi del tipo di quello occorso al ricorrente (e questo perché esiste nel nostro ordinamento una variegata tipologia di permessi di soggiorno, alcuni dei quali peraltro convertibili), era onere della Questura intimata approfondire in contraddittorio con il ricorrente il contenuto dell’istanza ed eventualmente “girarla” al competente Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti inerenti la conversione. Peraltro, alla luce del disposto dell’art. 38, ultimo comma, del DPR n. 394/1999, l’errore in cui è incorso il ricorrente è da ritenere scusabile;
Deve quindi essere accolta la censura di eccesso di potere per inadeguata istruttoria, in quanto, come detto, la Questura di Macerata avrebbe dovuto trasmettere la domanda di conversione al SUI o dare possibilità di farlo al ricorrente.
La verifica circa la capienza della quota prevista dal c.d. decreto flussi vigente ratione temporis va effettuata “ora per allora”, al momento della presentazione della domanda di conversione, in ragione dell’effetto ripristinatorio ex tunc che consegue ad una sentenza che pronuncia l’annullamento di un provvedimento.
In conclusione, il ricorso va accolto ai fini della verifica della sussistenza, ora per allora, della quota per la conversione del permesso di soggiorno del ricorrente da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, in presenza degli altri presupposti per la conversione.
Considerata la particolarità della fattispecie e l’errore compiuto, seppure in buona fede, dal ricorrente, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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