Conversione permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato, non occorre il rientro nel proprio Paese di origine
TAR Lombardia, sezione seconda, sent. n. 1389/2014 del 03/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 126 volte dal 21/11/2014
Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Amministrazione intimata ha respinto un’istanza volta al rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, previa conversione di un precedente permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale.
L’Amministrazione non ha chiarito le ragioni per le quali si è ritenuto che la comunicazione di assunzione non fosse regolare. Nell’atto si legge che non vi sarebbe aderenza fra livello e mansioni da un lato e previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dall’altro. L’affermazione tuttavia è del tutto generica, posto che non si chiarisce quali siano le ragioni concrete che hanno fatto ritenere sussistente tale contrasto.
Per quanto riguarda l’obbligo di rientro nel paese d‘origine, si rileva che l’art. 24, comma 4, del d.P.R. n. 286 del 1998 prevede che i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza per il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva, sempreché siano rientrati regolarmente nel paese di origine alla scadenza del periodo fissato.
La norma prosegue poi affermando che tali lavoratori possono altresì convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
Non è chiaro se fra le condizioni necessarie vi sia anche quella del rientro nel paese d’origine, stabilita dalla prima parte della disposizione.
La giurisprudenza prevalente sembra però orientata in senso opposto, ritenendo che la condizione del rientro nel paese d’origine sia imposta dall’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 al solo fine del conseguimento del diritto di precedenza (rispetto ai cittadini di uno stesso Stato che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro) per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Il rientro nel paese d’origine non è invece necessario, secondo questa giurisprudenza, per ottenere la conversione del titolo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2013, proposto da:
AZZOUZ BELHADJ, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cerri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Messina in Milano, Via Calvi n. 19;
contro
MINISTERO dell'INTERNO - Prefettura di Como, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Como, emesso in data 19 marzo 2013 prot. N. P-CP/LQ/2013/100105, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza identificativo n. CO2204013761 diretta al rilascio previa conversione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e udito l’Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Amministrazione intimata ha respinto un’istanza volta al rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, previa conversione di un precedente permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale.
Il rigetto stato disposto in quanto: a) si è ritenuta non regolare la comunicazione di assunzione; b) lo straniero non è rientrato, prima della richiesta del titolo, nel paese d’origine.
Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero dell’Interno.
La Sezione, con ordinanza n. 1005 del 16 settembre 2013 ha accolto l’istanza cautelare.
Tenutasi la pubblica udienza in data 3 aprile 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, contesta le motivazioni espresse nell’atto impugnato, rilevando: a) che per quanto riguarda la regolarità della comunicazione di assunzione l’Amministrazione non avrebbe indicato le ragioni per cui ha ritenuto sussistente tale irregolarità; b) per quanto concerne il mancato rientro nel paese d’origine che, in base ad un orientamento giurisprudenziale, tale adempimento non sarebbe più necessario ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che l’Amministrazione intimata, né nell’atto impugnato né nel preavviso di rigetto inviato all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, ha chiarito le ragioni per le quali si è ritenuto che la comunicazione di assunzione non fosse regolare. Nell’atto si legge che non vi sarebbe aderenza fra livello e mansioni da un lato e previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dall’altro. L’affermazione tuttavia è del tutto generica, posto che non si chiarisce quali siano le ragioni concrete che hanno fatto ritenere sussistente tale contrasto.
Per quanto riguarda l’obbligo di rientro nel paese d‘origine, si rileva che l’art. 24, comma 4, del d.P.R. n. 286 del 1998 prevede che i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza per il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva, sempreché siano rientrati regolarmente nel paese di origine alla scadenza del periodo fissato.
La norma prosegue poi affermando che tali lavoratori possono altresì convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
Non è chiaro se fra le condizioni necessarie vi sia anche quella del rientro nel paese d’origine, stabilita dalla prima parte della disposizione.
La giurisprudenza in proposito ha seguito soluzioni contrastanti.
Secondo un primo orientamento, che fa leva anche sul disposto letterale dell’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 394 del 1999, il rientro sarebbe sempre comunque necessario (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 3 marzo 2010 n. 526.).
La giurisprudenza prevalente sembra però orientata in senso opposto, ritenendo che la condizione del rientro nel paese d’origine sia imposta dall’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 al solo fine del conseguimento del diritto di precedenza (rispetto ai cittadini di uno stesso Stato che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro) per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Il rientro nel paese d’origine non è invece necessario, secondo questa giurisprudenza, per ottenere la conversione del titolo.
Tale soluzione, anche se non perfettamente aderente al dato letterale del citato art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 394 del 1999, sembra da preferire se non altro perché privilegia una soluzione più ragionevole, posto che non si vede per quale motivo lo straniero cui sia offerto in Italia un lavoro subordinato debba necessariamente rientrare nel proprio paese prima di poter ottenere la conversione del suo titolo di soggiorno (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II quater, 25 febbraio 2013 n. 2057).
Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto.
I contrasti giurisprudenziali inducono il Collegio a disporre la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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