E’ illegittimo il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente non aveva fatto rientro in patria, come prescritto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998. Tale disposizione, invero, deve essere interpretata nel senso che gli stranieri debbono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale per l’anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia la disponibilità di una quota, l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.