Conversione permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato a tempo indeterminato – non è necessario il rientro in patria
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 17 gennaio 2012, n. 179
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1036 volte dal 23/03/2012
E’ illegittimo il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente non aveva fatto rientro in patria, come prescritto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998. Tale disposizione, invero, deve essere interpretata nel senso che gli stranieri debbono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale per l’anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia la disponibilità di una quota, l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento [...] di rigetto della domanda di rinnovo /conversione del permesso di soggiorno;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato negata la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno a tempo indeterminato per mancanza dei presupposti indicati dall’art. 24 D.lgs. 286\98.
Il ricorso si fonda su due motivi.
Il primo contesta il mancato preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 41\90 che ha impedito al ricorrente di fornire il suo apporto partecipativo alla decisione.
Il secondo motivo lamenta l’errata applicazione dell’art. 24 D.lgs. 286\98 per aver ritenuto che anche per la conversione del permesso da stagionale a tempo indeterminato e non solo per la concessione di un nuovo permesso stagionale, sia necessario il previo rientro nel paese di origine al termine del primo periodo di lavoro.
[...]
Il ricorso è fondato per entrambi i motivi.
Il preavviso di rigetto avrebbe consentito al ricorrente di prospettare la diversa interpretazione del dettato dell’art. 24 citato e di precisare se era in possesso o meno del nulla osta che attestasse il rispetto delle quote annuali.
Inoltre la ricostruzione del dettato normativo offerta dal ricorrente è più aderente a quello che è l’orientamento della giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 24 che questo Collegio ritiene di
condividere.
Infatti l'art. 24, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, in tema di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e di conversione dello stesso in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, deve essere interpretato nel senso che solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l'anno successivo, gli stranieri debbano rientrare nello stato di provenienza,
mentre per la ricordata conversione devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi. ( vedasi TAR Marche 170\2010, TAR Liguria 371\2011 ).
Peraltro non si vede per quale ragione, laddove sia rispettato il limite delle quote non possa essere convertito il permesso, già in occasione del primo periodo di lavoro stagionale laddove se ne crei la possibilità.
Il rientro nel paese di origine è correttamente richiesto per ottenere un nuovo permesso per lavoro stagionale perché si vuole verificare che al termine del periodo di durata del lavoro, l’extracomunitario non si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, ma la stessa necessità non si presenta laddove il lavoratore abbia trovato una possibilità di lavoro a tempo indeterminato poiché in quel caso la permanenza sul territorio diventa legittima.
Non si vede per quale motivo si debba far perdere un’occasione di lavoro che potrebbe non ripresentarsi in un futuro ingresso per nuovo lavoro stagionale, quando sia rispettato il limite annuale delle quote di immigrazione.
Il provvedimento deve pertanto essere annullato è la Questura nel riesercitare il potere, oltre alle generali condizioni previste per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovrà limitarsi a verificare l’esistenza del nulla osta per verificare il rispetto delle quote.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 [...]
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