Conversione permesso da stagionale a subordinato a tempo indeterminato, non necessita la previa uscita dal territorio italiano
T.A.R. Puglia, sezione seconda, sent. n. 523/2015 del 27/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 149 volte dal 04/05/2016
L’art. 24 d.lgs. 25/07/98, n. 286,va interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l’anno successivo; per la conversione in p.d.s. subordinato devono sussistere le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro e la mancanza di elementi ostativi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1319 del 2014, proposto da:
- Reshell Manibo, rappresentata e difesa dall’Avv. Letizia Garrisi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via F.A. Piccinni 6;
contro
- l’U.T.G. - Prefettura di Lecce e il Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. LE/L/N/2012/101077 dell’8 aprile 2014 con cui il Prefetto di Lecce ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere il rilascio al nulla - osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- e, ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Lecce e del Ministero dell’Interno.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 27 novembre 2014 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Garrisi e Libertini -per le pp.a..
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che la ricorrente impugna il provvedimento con il quale la competente Prefettura respingeva la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2.- Rilevato che alla base del diniego v’era la considerazione che, scaduto il primo permesso il 27 ottobre 2013, la ricorrente non era più titolare di un valido titolo da convertire al momento dell’approvazione del D.P.C.M. 25 novembre 2013, relativo alla ‘programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale’.
3.- Vista l’ordinanza con cui questo T.a.r. accoglieva l’istanza di tutela cautelare formulata nell’interesse della sig.ra Manibo (ord. n. 334 del 2014).
4.- Richiamato il condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’art. 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l’anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi (<<La controversia ha […] ad oggetto l'interpretazione dell’art. 24 comma 4 del D.lgs. n. 286/1998, laddove prevede per i lavoratori stranieri -già precedentemente entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente nel Paese di origine alla scadenza del periodo fissato- il diritto di precedenza per il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva nonché, ‘qualora se ne verifichino le condizioni’, la possibilità di convertire il proprio titolo di permanenza.
La questione è, quindi, se l’obbligo di rientro nel Paese di provenienza debba ritenersi vigente solo nell’ipotesi in cui il lavoratore richieda un nuovo permesso di soggiorno stagionale o, anche, nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore richieda (come nel caso in esame) la conversione del permesso di soggiorno già rilasciato.
Sul punto il Collegio è a conoscenza dell’esistenza di due diversi, e contrapposti, orientamenti.
Per un primo orientamento la conversione di un permesso di soggiorno, già rilasciato solo per lavoro stagionale -in permesso di soggiorno per lavoro subordinato- , sarebbe ammissibile solo previo rientro del lavoratore stagionale nel suo Paese d’origine.
Il lavoratore, pertanto, una volta rientrato nel proprio Paese dovrebbe richiedere una nuova autorizzazione al reingresso in Italia e una nuova autorizzazione della direzione provinciale del lavoro competente in merito alla richiesta di conversione, nel rispetto delle quote di flusso annuale (cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, III, 3.3.2010 , n. 526; T.a.r. Toscana, I, 7.12.2006, n. 7198).
Quest’ultimo orientamento è stato sostenuto dalla Questura di […], nel caso sottoposto a questo Collegio.
Un orientamento giurisprudenziale più recente (di cui da ultimo si veda T.a.r. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02.10.2012, n. 8252) sostiene che, l’art. 24, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l’anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato, devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi (si veda anche T.a.r. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010 , n. 170; T.a.r. Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706).
Detta ultima interpretazione deve ritenersi preferibile, a parere di questo Collegio, in quanto confermata dall’esame del testo letterale del comma 4, dell’art. 24.
Detta norma, nella prima parte, disciplina il rientro nello Stato di provenienza al solo al fine del conseguimento del diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Nel secondo periodo, invece, la norma prevede, in via generale, che il lavoratore stagionale possa ‘convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni’ e, ciò, senza che in questa seconda parte della stessa norma sia stata ribadita la necessità del rientro in patria anche nell’ipotesi della conversione.
Ne consegue come detto obbligo di rientro debba ritenersi inesistente nei confronti del soggetto che chiede la ‘conversione’ del permesso di soggiorno e, ciò, purché sussistano tutti i rimanenti presupposti per la concessione dell’autorizzazione di cui si tratta.
La disposizione del comma 4 dell'art. 24 sopra citata deve, allora, interpretarsi unitamente a quanto previsto in via generale dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale, in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere dato rilievo ai ‘nuovi elementi sopraggiunti’ nel frattempo, nuovi elementi nell’ambito dei quali non si può non ricomprendere la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato e tempo determinato o indeterminato in luogo del precedente contratto a carattere stagionale come è avvenuto nel caso di specie.
È del tutto evidente come, anche a prescindere dal dato letterale sopra ricordato, una diversa interpretazione avrebbe l’effetto di comprimere eccessivamente gli interessi del ricorrente senza che vi sia, a fronte di detta compressione, un particolare e correlato interesse pubblico tutelato.
Il soggetto extracomunitario si vedrebbe così obbligato a rientrare nel proprio Paese, pur avendo già in corso un contratto di lavoro e pur essendo in possesso di tutti i rimanenti requisiti previsti per ottenere la conversione di cui si tratta e, ciò, al solo fine di proporre la domanda di conversione sopra ricordata.
In conclusione, dunque, ad avviso del Collegio, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, non può essere rigettata -solo ed esclusivamente- per il mancato previo rientro in patria>>T.a.r. Umbria, I, 29 gennaio 2013, n. 48).
4.1 Considerato, inoltre, che rispetto alla necessità di rispettare i limiti derivanti dalle quote di accesso annualmente definite con D.P.C.M., da considerarsi presupposto per il rilascio di qualsiasi permesso di soggiorno (fra le altre, T.a.r. Umbria cit. e Consiglio Stato, VI, 3 maggio 2010, n. 2498), la Prefettura si limita in effetti a rilevare l’avvenuta scadenza del titolo di soggiorno stagionale all’epoca dell’emanazione del D.P.C.M. per il 2013, senza però senza allegare l’avvenuto, effettivo esaurimento delle quote medesime: tale interpretazione pare eccessivamente penalizzante rispetto alle aspettative della ricorrente la quale, il 25 ottobre, in ragione del contratto stipulato il 19 settembre 2013 -per la durata di tre mesi- con la società ‘Lido Bacino’, formalizzava una prima istanza rivolta a ottenere un titolo di soggiorno per lavoro stagionale, e poi, a seguito della denuncia di lavoro domestico n. 9513343015-77 del 18 dicembre 2013 relativa a un rapporto lavorativo a tempo indeterminato presso la sig.ra Luigia Bonavoglia, presentava due giorni dopo l’istanza di “verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
5.- Ritenuto che, per quanto fin qui esposto, il ricorso debba essere accolto.
6.- Ritenute infine sussistenti valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti (anche per l’impossibilità di porre a carico della parte resistente soccombente, che è un’Amministrazione dello Stato, la rifusione delle spese inerenti la parte ammessa al patrocinio, ordinandone il pagamento in favore dello Stato, così come previsto dall’art. 133 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 ss.mm.ii.; il compenso per l’assistenza legale della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato -decr. n. 80/2014- è posto a carico dell’Erario e liquidato come da dispositivo).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1319 del 2014 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Compensa tra le parti le spese di giudizio e liquida in favore del difensore della ricorrente la somma complessiva di euro 1.280,00 (euro milleduecentottanta/00), oltre agli accessori di legge, disponendone il pagamento a carico dell’Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27 novembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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