L’art. 24 d.lgs. 25/07/98, n. 286,va interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l’anno successivo; per la conversione in p.d.s. subordinato devono sussistere le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro e la mancanza di elementi ostativi.