Conversione pds lavoro stagionale in lavoro subordinato, è possibile anche senza il previo rientro nel proprio Paese
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 488/2014 del 06/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 157 volte dal 09/03/2015
L’art. 24 del T.U. immigrazione, richiamato nel provvedimento e nel rapporto informativo della Questura, consente la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in p.d.s. per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni, e tra di esse va considerato se lo straniero svolga attività lavorativa e sia socialmente inserito.
Le argomentazioni della Questura, secondo cui il titolo di soggiorno del ricorrente rientrerebbe nella categoria dei permessi non rinnovabili alla scadenza, e il ricorrente avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale per poi farvi rientro successivamente, confliggono con le norme soprarichiamate e con la ratio del T.U. n. 286/98, che all’art. 24, comma 4, prevede due diverse fattispecie, ponendo comunque in entrambe una disciplina di favore nei confronti dei lavoratori stagionali stranieri, atteso che consente, da un lato, al lavoratore stagionale straniero che abbia concluso il periodo lavorativo per il quale era stato autorizzato e che abbia dovuto fare rientro nello stato di provenienza, un diritto di precedenza rispetto ai nuovi lavoratori extracomunitari ai fini del rientro in Italia nell’anno successivo per motivi di lavoro stagionale, mentre, dall’altro lato, prevede la possibilità che il lavoratore stagionale straniero, avendo instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato possa convertire il suo permesso di soggiorno.
Quest’ultima previsione, nella ratio della legge, è prevista come possibilità ulteriore (“inoltre”) e distinta rispetto a quella di godere di una priorità nel rientro.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2008, proposto da:
Delia Isuf, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ascari, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Questura di Modena, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Modena notificato in data 24.05.2008, che ha respinto l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino albanese, titolare di regolare permesso di lavoro stagionale in Italia valido dal 23.11.06 al 23.4.07, avendo reperito ed assunto un impiego a tempo indeterminato in data 16.4.07, ha chiesto la conversione del permesso in ordinario, negata dalla Questura di Modena con l’atto impugnato.
La conversione è subordinata dall’art. 24, comma 4, D.Lgs. 286/98 alla ricorrenza delle condizioni per il rilascio del permesso ordinario per lavoro subordinato, cioè, secondo l’amministrazione, la capienza della quota d’ingresso programmata, da verificarsi dalla D.P.L. a domanda del datore di lavoro e in via preventiva rispetto all’ingresso in Italia, procedura nemmeno attivata dall’odierno ricorrente, che a tale scopo avrebbe dovuto, in tesi, espatriare alla scadenza ed attenderne la conclusione, salvo rientro con apposito visto in caso di esito positivo.
La Sezione ritiene di riconsiderare il proprio precedente orientamento (cfr. 1245/08) seguito anche in questa sede cautelare (ordinanza 549/08), alla luce delle indicazioni date dal Consiglio di Stato in accoglimento dell’appello cautelare (ord. 227/09, Sez. VI) e di più recenti orientamenti del medesimo Consiglio di Stato (es. Sez. VI, 2498/10), favorevoli ad una lettura meno formalistica dell’art. 24, comma 4, del T.U., più orientata a valorizzare le condizioni sostanziali di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo per il rilascio del permesso ordinario, vale a dire la comprovata disponibilità di un reddito lecito sufficiente al sostentamento – circostanza che nella fattispecie non è in contestazione –, tenendo conto anche degli elementi eventualmente sopravvenuti alla domanda; nel caso di specie alla data della domanda il ricorrente era già in grado di documentare tale requisito reddituale, e da allora – 2007 –, e per tutti gli anni a seguire, fino alla data del provvedimento negativo impugnato – 30.11.2007 – e anche molto oltre la proposizione del ricorso e fino a settembre 2013, il ricorrente documenta con incontestate e adeguate produzioni in atti – modelli CUD e cedolini stipendiali – una invidiabile continuità occupazionale e reddituale, senza alcuna soluzione.
Pertanto, non vi è dubbio che le suindicate condizioni sostanziali di cui agli artt. 5 e 6 del T.U. n. 286/98 sussistono.
Tanto premesso, il Collegio rileva che l’art. 24 del T.U. immigrazione, anch’esso richiamato nel provvedimento impugnato e nel rapporto informativo della Questura, consente la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni, e tra tali condizioni è senz’altro meritevole di considerazione la circostanza che lo straniero svolga attività lavorativa e sia socialmente inserito.
Le argomentazioni della Questura, secondo cui il titolo di soggiorno del ricorrente rientrerebbe nella categoria dei permessi non rinnovabili alla scadenza, e il ricorrente avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale per poi farvi rientro successivamente, confliggono con le norme soprarichiamate e con la ratio del T.U. n. 286/98, che all’art. 24, comma 4, prevede due diverse fattispecie, ponendo comunque in entrambe una disciplina di favore nei confronti dei lavoratori stagionali stranieri, atteso che consente, da un lato, al lavoratore stagionale straniero che abbia concluso il periodo lavorativo per il quale era stato autorizzato e che abbia dovuto fare rientro nello stato di provenienza, un diritto di precedenza rispetto ai nuovi lavoratori extracomunitari ai fini del rientro in Italia nell’anno successivo per motivi di lavoro stagionale, mentre, dall’altro lato, prevede la possibilità che il lavoratore stagionale straniero, avendo instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato possa convertire il suo permesso di soggiorno.
Quest’ultima previsione, nella ratio della legge, è prevista come possibilità ulteriore (“inoltre”) e distinta rispetto a quella di godere di una priorità nel rientro, come del resto appare confermato anche dalla previsione dell’art. 22, comma 11, dello stesso T.U., laddove il legislatore esclude per il lavoratore extracomunitario stagionale la possibilità di iscriversi nelle liste di collocamento in caso di perdita del posto di lavoro, volendo con ciò significare che lo straniero o è in condizioni di convertire il suo permesso di soggiorno perché ha instaurato uno stabile rapporto di lavoro in Italia ovvero, finito il periodo autorizzato, deve lasciare il territorio nazionale.
Diversamente opinando, la previsione di una possibilità di conversione “ove ne ricorrano le condizioni” sarebbe del tutto inutile se subordinata al preventivo riscontro della capienza della quota programmata (di ingressi) secondo la procedura ordinaria, poiché non attribuirebbe al lavoratore stagionale in Italia alcun “quid pluris” rispetto al clandestino non ancora espulso, in contraddizione con la “ratio” sopra evidenziata.
Tale interpretazione, peraltro, è corroborata anche dallo stesso tenore del permesso scaduto il 23.4.07, dal quale non risulta in alcun modo la stagionalità del titolo, essendo indicato quale motivo del visto del soggiorno soltanto il “lavoro subordinato”.
Pertanto va accolto l’unico motivo di ricorso.
Spese compensate avuto riguardo alla natura interpretativa della questione ed all’incertezza giurisprudenziale sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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