Conversione pds da stagionale a subordinato, domanda ammissibile anche se presentata come rinnovo
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 870/2013 del 24/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La domanda presentata dal ricorrente, pur denominata rinnovo, è da considerarsi finalizzata ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, tanto che successivamente il ricorrente ha comunicato allo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto a tempo indeterminato ottenuto, semplicemente non ritenendo di aggiornare o modificare la domanda di rinnovo già depositata.
In base ad un principio generale del procedimento amministrativo, laddove l’amministrazione che ha ricevuto un’istanza di un cittadino non sia competente ad evadere la pratica, la stessa amministrazione è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente (e, laddove previsto, a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio).
Nel caso di specie, anche tenendo conto del fatto che nelle procedure relative al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari si possono verificare disguidi del tipo di quello occorso al ricorrente (e questo perché esiste nel nostro ordinamento una variegata tipologia di permessi di soggiorno, alcuni dei quali peraltro convertibili), era onere della Questura intimata approfondire in contraddittorio con il ricorrente il contenuto dell’istanza ed eventualmente “girarla” al competente Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti inerenti la conversione, tra cui la verifica della disponibilità di quote nell’ambito dell’annuale “decreto flussi”.
Per quanto riguarda l’interpretazione in senso restrittivo dell’art. 24, comma 4, del T.U. n. 286/1998, alla base dell’impugnato diniego, va detto che questo Tribunale ha già dato conto della propria adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere di far rientro al Paese di origine alla scadenza del permesso stagionale non rileva ai fini della conversione, ma solo ai fini della precedenza nell’ottenimento di successivi titoli stagionali.
Superato pertanto lo scoglio normativo, la verifica circa la capienza della quota prevista dal c.d. decreto va effettuata dall’Amministrazione resistente “ora per allora”,in ragione dell’effetto ripristinatorio ex tunc che consegue ad una sentenza che pronuncia l’annullamento di un provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2012, proposto da:
Mohsin Amin, rappresentato e difeso dagli avv. Cristiana Scuppa, Iacopo Casini Ropa, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Ancona in data 30.01.2012 con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
di ogni altro atto a questo presupposto, antecedente, consequenziale connesso o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino bangladese, faceva ingresso in Italia il 18.12.2010 seguito di nulla-osta per l’assunzione quale lavoratore stagionale per un periodo di 270 giorni.
In data 15.11.2011, il ricorrente richiedeva la conversione (denominata rinnovo) del permesso in permesso di soggiorno a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 24 c.4 d.lgs 286/98. Il ricorrente otteneva poi un contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 29.2.2012, comunicato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona.
L’istanza veniva respinta sulla base del mancato rientro del paese di origine del lavoratore stagionale e della mancata richiesta al competente Sportello Unico per l’immigrazione delle quote annuali, definite con DPCM, per l’ingresso dei lavoratori extracomunitari.
Con ricorso r.g. 401/2012, il ricorrente impugnava detto provvedimento, deducendo il vizio di eccesso di potere sotto vari profili, violazione dell’art. 5 del d.lgs 286/98 e dell’art. 97 Costituzione.
Si è costituito il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 24.10.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1 E’ evidente che, in realtà, la domanda presentata dal ricorrente, pur denominata rinnovo, è da considerarsi finalizzata ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, tanto che successivamente il ricorrente ha comunicato allo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto a tempo indeterminato ottenuto in data 29.2.2012, semplicemente non ritenendo di aggiornare o modificare la domanda di rinnovo già depositata e in attesa di decisione. Non ha quindi rilevanza l’assenza di una domanda formale di conversione.
1.1 In base ad un principio generale del procedimento amministrativo, laddove l’amministrazione che ha ricevuto un’istanza di un cittadino non sia competente ad evadere la pratica, la stessa amministrazione è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente (e, laddove previsto, a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio). Al riguardo, la questione di competenza può anche emergere a seguito di una riqualificazione ex officio della domanda, operazione ermeneutica che rientra nelle facoltà di ciascuna amministrazione e che è sempre dovuta, salvo il caso in cui la domanda sia assolutamente incomprensibile o del tutto infondata;
1.2 Nel caso di specie, anche tenendo conto del fatto che nelle procedure relative al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari si possono verificare disguidi del tipo di quello occorso al ricorrente (e questo perché esiste nel nostro ordinamento una variegata tipologia di permessi di soggiorno, alcuni dei quali peraltro convertibili), era onere della Questura intimata approfondire in contraddittorio con il ricorrente il contenuto dell’istanza ed eventualmente “girarla” al competente Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti inerenti la conversione, tra cui la verifica della disponibilità di quote nell’ambito dell’annuale “decreto flussi”. Peraltro, alla luce del disposto dell’art. 38, ultimo comma, del DPR n. 394/1999, l’errore in cui è incorso il ricorrente è da ritenere scusabile;
1.3 Per quanto riguarda l’interpretazione senso restrittivo dell’art. 24, comma 4, del T.U. n. 286/1998, alla base dell’impugnato diniego, va detto che questo Tribunale ha già dato conto della propria adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere di far rientro al Paese di origine alla scadenza del permesso stagionale non rileva ai fini della conversione, ma solo ai fini della precedenza nell’ottenimento di successivi titoli stagionali (vedasi, ad esempio, la sentenza n. 747/2012, 269/2013, 643/2013). Non si vedono ragioni per dover modificare tale orientamento, tenendo conto che non è in discussione il possesso, per il ricorrente, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
1.4 Superato pertanto lo scoglio normativo, la verifica circa la capienza della quota prevista dal c.d. decreto va effettuata dall’Amministrazione resistente “ora per allora”,in ragione dell’effetto ripristinatorio ex tunc che consegue ad una sentenza che pronuncia l’annullamento di un provvedimento.
2 In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la verifica, ora per allora, della capienza della quota prevista dal c.d. decreto flussi e, in caso affermativo, alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato “ordinario” (sempre che sussistano tutti gli altri requisiti di legge).
2.1 Sussistono giusti motivi, in considerazione degli orientamenti contrastanti in materia, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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