Conversione p.d.s da stagionale a subordinato - può essere chiesta dopo il secondo pds stagionale,ma anche se fra il primo e il secondo è passato più di un anno
T.A.R. Puglia, sezione terza, sezione prima, sent. n. 42/2015 del 18/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 94 volte dal 04/02/2016
Si riporta il più restrittivo indirizzo interpretativo (cfr. Cons. St. , Sez. III, 21 febbraio 2012 n. 939) - indirizzo peraltro successivamente smentito dalla stessa Amministrazione (cfr. la circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5.11.2013) - sulla condizione perché il pds per lavoro stagionale possa essere convertito in pds permanente.
Come emerge dalla summenzionata motivazione, il diniego è stato opposto alla stregua del rilievo che il ricorrente non risultava aver usufruito di precedente permesso di soggiorno stagionale, questo sulla base del riscontro effettuato per l’anno precedente (il 2011).
Peraltro parte ricorrente ha documentato di avere usufruito, nell’anno 2009, di un precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
In tale contesto, erroneo è il presupposto da cui muove l’Amministrazione, vale a dire che sia stata richiesta la conversione dopo il primo e non già dopo il secondo permesso.
Ove poi la premessa da cui ha preso le mosse l’Amministrazione sia quello che il precedente permesso deve essere stato rilasciato (solo) l’anno precedente, detto assunto non può essere condiviso.
Se è pur vero che l’evocato art. 38 comma 7 nel d.P.R. n. 394 del 1999 espressamente si riferisce ai “lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale”, da tale dizione non può trarsi la conclusione che la conversione non si possa concedere allorché il rientro non è avvenuto nell’anno immediatamente seguente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2013, proposto da:
Manpreet Kaler, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Converso, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bari, Ministero dell'Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n. P-BA/L/Q/2012/103739, di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da "lavoro stagionale" in "lavoro subordinato non stagionale" mod.VB, avanzata dal sig. Kaler Manpreet in data 7.12.2012, emesso dalla Prefettura di Bari in data 17 aprile 2013;
di ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bari e di Ministero dell'Interno e di Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 2.7.2013 e depositato il 30.7.2013, il cittadino extracomunitario Kaler Manpreet impugna il decreto dello SUI presso la Prefettura di Bari in data 17.4.2013, notificato il 29.4.2013, con il quale è stata rigettata l'istanza - di conversione del permesso di soggiorno da "lavoro stagionale" in "lavoro subordinato non stagionale" - presentata il 7.12.2012.
Il ricorrente lamenta: violazione dell’art. 10 bis L. n.241/90, dell’art. 38 c. 7 DPR n. 394/99, dell’art. 5 c. 5 del D.lgs. n. 286/98, delle regole del giusto procedimento, difetto di motivazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Si è costituita in giudizio, per l’intimata Amministrazione dell’Interno, l’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del gravame.
L’Avvocatura ha successivamente prodotto in giudizio la relazione in data 19.7.2013 della Questura di Bari, con allegati documenti.
Alla Camera di consiglio del 28.7.2013 (ord. N. 473/13) il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
In data 13.1.2014 il legale del ricorrente (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) ha presentato istanza di prelievo.
Non sono state prodotte memorie dalle parti in vista della pubblica udienza del 18.12.2014, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, il cittadino extracomunitario Kaler Manpreet impugna il provvedimento dello SUI di Bari con il quale è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno, da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Il provvedimento così motiva:
- vista la nota della Questura di Bari datata 11.1.2013 con la quale viene rappresentato che il richiedente non ha mai ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale nell’anno 2011;
- vista la nota di preavviso di rigetto formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L. 241/90, con la quale questo ufficio comunicava all’interessato che “da accertamenti esperiti presso la Questura di Bari , è emerso che la S.V., pur in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido al momento della presentazione dell’istanza, non è risultato titolare di alcun permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato l’anno precedente, stante quanto previsto dall’art. 38, comma 7 del DPR 18.10.1999 n. 334 (n.d.r.: recte 394)”.
Il ricorso risulta fondato.
Invero, secondo il più restrittivo indirizzo interpretativo (cfr. Cons. St. , Sez. III, 21 febbraio 2012 n. 939) - indirizzo peraltro successivamente smentito dalla stessa Amministrazione (cfr. la circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5.11.2013) - condizione perché il permesso di soggiorno per lavoro stagionale possa essere convertito in permesso di lavoro permanente è che il lavoratore extracomunitario interessato si trovi in Italia a conclusione del secondo permesso stagionale , e non del primo, in forza di quanto disposto dall'art. 24 comma 4, t.u. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla l. 30 luglio 2002 n. 189.
In particolare, la disciplina della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato trova specifica disciplina nel d.P.R. n. 394 del 1999 (art. 38 comma 7), finalizzata a garantire un regolare ed equo governo dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio nazionale.
Come emerge dalla summenzionata motivazione - e come confermato dalla relazione dello SUI versata in atti dall’Avvocatura di Stato – il diniego è stato opposto alla stregua del rilievo che il ricorrente non risultava aver usufruito di precedente permesso di soggiorno stagionale, questo sulla base del riscontro effettuato per l’anno precedente (il 2011).
Peraltro parte ricorrente ha documentato di avere usufruito, nell’anno 2009, di un precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale (cfr. doc. n. 2, 3 e 8,9).
In tale contesto, erroneo è il presupposto da cui muove l’Amministrazione, vale a dire che sia stata richiesta la conversione dopo il primo e non già dopo il secondo permesso.
Ove poi la premessa da cui ha preso le mosse l’Amministrazione sia quello - come pare di capire dall’espresso riferimento all’anno precedente (il 2011) – che il precedente permesso deve essere stato rilasciato (solo) l’anno precedente, detto assunto non può essere condiviso.
Se è pur vero che l’evocato art. 38 comma 7 nel d.P.R. n. 394 del 1999 espressamente si riferisce ai “lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale”, da tale dizione non può trarsi la conclusione che la conversione non si possa concedere allorché il rientro non è avvenuto nell’anno immediatamente seguente.
Come ha posto in luce il ricorrente, il ritardo con il quale è stato concesso il secondo permesso (rispetto alla domanda) non può costituire di per sé elemento impeditivo, risultanto tale opzione ermeneutica del tutto illogica e palesemente discriminatoria.
Va soggiunto che la norma di rango primario (l'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 286/98) prescrive sì il rientro nello Stato di provenienza, ma solo al fine di acquisire la precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per motivi di lavoro stagionale, ma prevede poi la conversione in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato senza menzionare la necessità del rientro.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato emesso in data 17 aprile 2013dalla Prefettura di Bari;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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