Concessione alloggio popolare a cittadina straniera con figli minori, se è separata di fatto col coniuge si valutino le difficoltà economiche
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 500/2014 del 23/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 162 volte dal 14/12/2014
La ricorrente, cittadina albanese regolarmente soggiornante in Italia, ha ottenuto, nel 2011, dal Comune di Bergamo, la concessione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 15 comma 1-b del RR 10 febbraio 2004 n. 1. Ciò in forza del parere favorevole dei servizi sociali, che avevano evidenziato le difficoltà economiche della ricorrente.
Successivamente alla nascita della seconda figlia, però, la ricorrente ha chiesto l’inserimento del padre nel nucleo familiare ed è così emerso che, nella domanda di assegnazione, ella aveva omesso di evidenziare di essere sposata con il padre della minore (il matrimonio era stato contratto in Albania il 30 luglio 2007, ma non era stato trascritto in Italia). Una volta appresa questa circostanza (il 6 febbraio 2012), il Comune, con il provvedimento impugnato, ha disposto l’annullamento dell’assegnazione e ha fissato la data di rilascio dell’alloggio.
Tuttavia, in base all’art. 15 comma 1-b del RR 1/2004, a fronte di un ininfluente stato civile e di una, parimenti irrilevante, situazione di separazione di fatto dei coniugi al momento della domanda di assegnazione dell’alloggio, rispetto all’aspettativa della ricorrente a conservare l’alloggio erano, invece, rilevanti la sussistenza di una situazione di difficoltà economica (suscettibile di riflettersi sui figli minori imponendone l’allontanamento dal nucleo familiare) e, dunque, l’interesse dei minori a vivere in un alloggio adeguato, e l’obbligo di contribuzione che grava sul padre per quanto riguarda i bisogni materiali e morali dei figli.
Dunque:
- l’omissione nella dichiarazione può ben essere stata determinata dalla situazione di separazione di fatto al tempo esistente tra i coniugi;
- soprattutto, tale omissione non ha determinato alla signora Xxxx l’attribuzione di un beneficio non dovuto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2013, proposto da:
Brixilda Dervishaj, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Jose' Mendez, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dell’avv. Emanuela Verzeletti, via Moretto, 31;
contro
Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Mangili e Vito Gritti, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
- della determinazione del responsabile del Servizio Gestione Alloggi n. 1476-13 del 12 settembre 2013, con la quale è stata annullata l’assegnazione dell’alloggio ERP ed è stata fissata la data di rilascio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Premesso in fatto quanto segue:
3.1. La ricorrente, cittadina albanese regolarmente soggiornante in Italia, ha ottenuto, nel 2011, dal Comune di Bergamo, la concessione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 15 comma 1-b del RR 10 febbraio 2004 n. 1. Ciò in forza del parere favorevole dei servizi sociali, che avevano evidenziato le difficoltà economiche della ricorrente, tanto che nelle motivazioni del provvedimento si è fatto riferimento alla situazione di particolare difficoltà familiare (essendovi una figlia minore alle cui necessità non collaborava il padre, allora residente in altra città) e abitative (in seguito a sfratto la ricorrente era provvisoriamente ospitata presso una struttura di accoglienza comunale).
Proprio tali particolari condizioni sono valse alla ricorrente l’attribuzione di 8 punti per l’assegnazione degli alloggi in deroga (cfr. verbale del 29 luglio 2010).
3.2. Successivamente alla nascita della seconda figlia, però, la ricorrente ha chiesto l’inserimento del padre nel nucleo familiare ed è così emerso che, nella domanda di assegnazione, ella aveva omesso di evidenziare di essere sposata con il padre della minore (il matrimonio era stato contratto in Albania il 30 luglio 2007, ma non era stato trascritto in Italia). Una volta appresa questa circostanza (il 6 febbraio 2012), il Comune, con il provvedimento impugnato, ha disposto l’annullamento dell’assegnazione e ha fissato la data di rilascio dell’alloggio.
3.3. In sede cautelare (ordinanza n. 662/13) questo Tribunale ha evidenziato come, in base all’art. 15 comma 1-b del RR 1/2004, a fronte di un ininfluente stato civile e di una, parimenti irrilevante, situazione di separazione di fatto dei coniugi al momento della domanda di assegnazione dell’alloggio, rispetto all’aspettativa della ricorrente a conservare l’alloggio fossero, invece, rilevanti la sussistenza di una situazione di difficoltà economica (suscettibile di riflettersi sui figli minori imponendone l’allontanamento dal nucleo familiare) e, dunque, l’interesse dei minori a vivere in un alloggio adeguato, e l’obbligo di contribuzione che grava sul padre per quanto riguarda i bisogni materiali e morali dei figli.
3.4. È stato, quindi, affidato alla Commissione per l’assegnazione degli alloggi in deroga il compito di riesaminare retrospettivamente la posizione della ricorrente, valutando la situazione economica dell’intero nucleo familiare, compreso il contributo che avrebbe potuto essere fornito dal coniuge della ricorrente, così da verificare la possibilità di confermare il punteggio già attribuito nel 2010, ovvero la necessità dell’attribuzione di un diverso punteggio, traendone le relative conseguenze.
3.5. L’ulteriore trattazione del ricorso in sede cautelare è stata, dunque, fissata per la camera di consiglio del 26 febbraio 2014, nel frattempo disponendo la sospensione della determinazione impugnata.
3.6. Il 12 febbraio 2014 il Comune ha comunicato l’avvenuto adempimento degli incombenti come sopra descritti, dall’espletamento dei quali è emerso che la odierna ricorrente avrebbe comunque avuto diritto all’ammissione in deroga all’art. 14, comma 1, lettera a), con l’attribuzione del punteggio 10 (derivante dalla somma delle condizioni oggettive, punti 8 e soggettive, punti 2), che le avrebbe comunque consentito di risultare prima tra le domande di assegnazione valutate e, dunque, di vedersi assegnato l’alloggio di cui gode sin dal 2011;
4. Precisato, dunque:
- che l’omissione nella dichiarazione può ben essere stata determinata dalla situazione di separazione di fatto al tempo esistente tra i coniugi;
- che, soprattutto, tale omissione non ha determinato alla signora Dervushai Brixhilda l’attribuzione di un beneficio non dovuto;
Ritenuto, pertanto, in diritto, che, alla luce di tutto ciò, in un’ottica di garanzia della giustizia sostanziale che i principi di derivazione comunitaria impongono di perseguire in tutti gli Stati membri, sussistano i presupposti per l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell’atto di revoca con esso censurato:
Ritenuto, altresì, in punto di riparto delle spese del giudizio, che, se da un lato la pregnanza e la diffusa conoscenza di tali principi, unitamente al chiaro (e conforme a questi ultimi) orientamento di questo Tribunale desumibile sin dalla pronuncia cautelare, avrebbero dovuto indurre il Comune ad un tempestivo intervento in autotutela, dall’altro non si può sottacere che il provvedimento censurato è scaturito da una dichiarazione non veritiera della ricorrente. Conseguentemente, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, salvo porre a carico del Comune;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio, precisando che il contributo unificato dalla ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere posto a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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