Cittadino rumeno non allontanabile perchè risultino precedenti di polizia, se non si spiegano ragioni di timore che costituisca un pericolo per comunità locale
Trib. Milano, Sez. Affari Immigrazione, ordinanza del 2 maggio 2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1517 volte dal 13/06/2013
Devesi accogliere il ricorso azionato dal ricorrente avverso il provvedimento oggetto del presente gravame (ordine di allontanamento di cittadino comunitario), atteso che quest'ultimo presenta tre vizi che ne determinano la illegittimità per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007: a. il provvedimento gravato non ha indicato i precedenti penali e/o di polizia che avrebbero interessato l'odierno ricorrente né offre alcun elemento fattuale da cui possa desumersi il fatto che il predetto ricorrente si dedichi alla commissione di fatti delittuosi b. il provvedimento gravato non ha fatto corretta applicazione del principio di proporzionalità, posto che nulla trapela circa la necessità di contemperamento tra l'interesse dello Stato ad allontanare il ricorrente dal territorio nazionale e l'interesse di quest'ultimo a permanervi c. il provvedimento gravato non ha indicato i motivi alla stregua dei quali possa fondatamente dirsi che sussistono concrete, reali ed attuali esigenze imperative di pubblica sicurezza tali da comportare l'allontanamento del ricorrente. Una dizione così generica richiede che il provvedimento incisivo della sfera giuridica sostanziale dell'interessato sia munita di una motivazione stringente e non basata su affermazioni apodittiche e generiche.
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE
IL GIUDICE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 aprile 2013
Esaminato il ricorso e l'allegata documentazione
[...]
OSSERVA
Devesi accogliere il ricorso azionato dal ricorrente Xxx avverso il provvedimento oggetto del presente gravame atteso che quest'ultimo presenta tre vizi che ne determinano la illegittimità per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, il tutto per i seguenti motivi:
l) il provvedimento gravato non ha indicato i precedenti penali e/o di polizia che avrebbero interessato l'odierno ricorrente Xxx né offre alcun elemento fattuale da cui possa desumersi il fatto che il predetto ricorrente si dedichi alla commissione di fatti delittuosi;
2) il provvedimento gravato non ha fatto corretta applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 20 del d. lgs. 30/2007 posto che dalle maglie del provvedimento impugnato nulla trapela circa la necessità del contemperamento tra l'interesse dello Stato ad allontanare il ricorrente Xxx dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza e l'interesse di quest'ultimo a permanervi stante i suoi carichi familiari e l'allentamento dei propri legami familiari c sociali con il paese di origine: difetta idonea motivazione sul punto, palesandosi quella di cui al provvedimento gravato come motivazione meramente apparente;
3) il provvedimento gravato non ha indicato i motivi alle stregua dei quali possa fondatamente dirsi che sussistono concrete, reali ed attuali esigenze imperative di pubblica sicurezza tali da comportare l'allontanamento del ricorrente Xxx dal territorio nazionale: una dizione così generica richiede che il provvedimento incisivo della sfera giuridica sostanziale dell'interessato che miri all'allontanamento di quest'ultimo dal territorio nazionale necessiti di una motivazione stringente e non basata su affermazioni apodittiche e generiche.
P.Q.M.
[...]
ANNULLA
il decreto di allontamanento n. 2013/000247 emesso dal Prefetto di Milano in data 24.01.2013.
CONDANNA
l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente Xxx liquidate in complessivi Euro 400,00 oltre accessori di legge.
Si comunichi Il Giudice
Milano, 2 maggio 2013
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