È illegittimo il provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità della domanda del ricorrente volta ad ottenere la cittadinanza italiana, motivato con riferimento alla mancata residenza legale decennale dello stesso, a motivo della sua cancellazione per irreperibilità dalle liste anagrafiche per un periodo pari a due anni. La documentazione prodotta, consistente in una dichiarazione di assunzione a tempo indeterminato, oltre che nel modello CUD e nell’autodichiarazione resa dal proprietario di casa, è sufficientemente idonea a comprovare la presenza in Italia del richiedente anche nel lasso temporale intercorso dalla cancellazione della registrazione dall’anagrafe. Senza, infine, trascurare che la norma non dispone affatto che il requisito della residenza debba essere obbligatoriamente ininterrotta, come, peraltro, si evince anche dall’esame della documentazione di prassi emanata sull’argomento.