Cittadinanza italiana per residenza decennale anche se questa non è ininterrotta
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 24 aprile 2012, n. 1208
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1159 volte dal 07/07/2012
È illegittimo il provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità della domanda del ricorrente volta ad ottenere la cittadinanza italiana, motivato con riferimento alla mancata residenza legale decennale dello stesso, a motivo della sua cancellazione per irreperibilità dalle liste anagrafiche per un periodo pari a due anni. La documentazione prodotta, consistente in una dichiarazione di assunzione a tempo indeterminato, oltre che nel modello CUD e nell’autodichiarazione resa dal proprietario di casa, è sufficientemente idonea a comprovare la presenza in Italia del richiedente anche nel lasso temporale intercorso dalla cancellazione della registrazione dall’anagrafe. Senza, infine, trascurare che la norma non dispone affatto che il requisito della residenza debba essere obbligatoriamente ininterrotta, come, peraltro, si evince anche dall’esame della documentazione di prassi emanata sull’argomento.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
decreto del Prefetto di Lecco prot. n. K10/0132244/CITT/AREA IV datato 30.06.2009, che dichiara inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente il 27.9.2007.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l’istante, residente in Italia sin dal 26 febbraio 1996 e titolare di carta di soggiorno unitamente alla moglie ed ai tre figli, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana dallo stesso presentata in data 29 settembre 2007 ai sensi dell’art. 9, lett. f), L. n. 91/92 per l’assenza del requisito del decennio di residenza legale nel territorio nazionale, atteso che dall’esame del certificato storico di residenza del ricorrente risultava una cancellazione per irreperibilità dal 20 settembre 2002 al 22 settembre 2004.
A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, la violazione di legge e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto dall’esame della documentazione dallo stesso prodotta sarebbe risultata inequivocabilmente la propria permanenza e residenza in Italia da almeno dieci anni, anche in considerazione del fatto che l’art. 9, lett. f), L. n. 91/92 non prevede che il requisito decennale di residenza debba sussistere ininterrottamente.
[…]
Il ricorso è fondato.
L’amministrazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente in considerazione delle risultanze del certificato storico di residenza del medesimo, dal quale risultava una cancellazione per irreperibilità dal 20 settembre 2002 al 22 settembre 2004 e, comunque, anche a seguito dell’integrazione documentale da parte dello stesso, perché “risulta comunque un periodo di irreperibilità dal 30/09/2002 al dicembre 2003 e pertanto non risulta soddisfatto il requisito decennale di residenza”.
Dalla documentazione versata in atti, che risulta essere stata prodotta anche all’amministrazione intimata in sede di istruttoria procedimentale il 18 maggio 2009, risulta, però, che il ricorrente ha lavorato nell’anno 2004, avendo prodotto una dichiarazione di assunzione a tempo indeterminato come pizzaiolo del 9 dicembre 2003, oltre al relativo CUD dell’anno 2004 con indicazione di un’imponibile irpef di euro 24.000 circa e ad una autodichiarazione del proprietario dell’abitazione in cui risiedeva a Lecco, in via Perazzo, dalla quale risulta avere risieduto in quell’appartamento dal 30 settembre 2002 al 22 settembre 2004, essendosi, poi, trasferito ad altro indirizzo.
Dalle risultanze documentali, dunque, che non sono state contestate in alcun modo dall’amministrazione, risulta che il ricorrente risiedesse in Italia nel periodo dal 20 settembre 2002 al 22 settembre 2004 e, comunque, certamente dal dicembre 2003, come riconosciuto dalla stessa amministrazione nel provvedimento impugnato, derivandone, di conseguenza, la mancata rispondenza alla realtà dei fatti delle risultanze del certificato storico di residenza e l’acclarato difetto di istruttoria censurato dal ricorrente.
Inoltre, l’art. 9, lett. f), L. n. 91/92, prevedendo che la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, non dispone che la residenza debba essere obbligatoriamente ininterrotta, come, del resto, si ricava anche dall’esame della normativa interna del Ministero dell’Interno.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in ordine all’istanza proposta dal ricorrente, anche in considerazione dell’ulteriore notevole lasso di tempo trascorso.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2012 [...]
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