Cittadinanza italiana al figlio di stranieri nato in Italia, anche se manca la residenza anagrafica
Corte Appello Milano, Sezione Quinta, Sentenza del 16 agosto 2012, n. 2758
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E’ rigettato l’appello dell’amministrazione avverso la sentenza del Tribunale che accertava e dichiarava, in capo al cittadino straniero, la sussistenza della condizione di residenza legale ininterrotta in Italia di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 e, quindi, il diritto di quest’ultimo all’acquisizione della cittadinanza italiana. Alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, come già rilevato dal giudice di primo grado, con riguardo al requisito della residenza deve superarsi il dato meramente anagrafico e farsi invece riferimento alla dimora stabile dell’interessato, che nel caso di specie va individuata nel Comune di V. Tenuto conto che l’appellato ha sicuramente vissuto in Italia ove ha stabilito il centro della propria vita sociale, dei propri interessi e dei propri affetti sin dalla nascita e che la sua mancata iscrizione relativa alla residenza anagrafica è dipesa solo ed esclusivamente dal comportamento omissivo dei genitori, titolari della potestà genitoriale e quindi soggetti cui competeva in via esclusiva provvedere alla tutela dell’interesse del figlio alla regolarizzazione nel territorio dello Stato, anche alla luce dell’interpretazione fornita dal Ministero dell’interno con circolare n. 22 del 7 novembre 2007, costituirebbe violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito impedire all’interessato di acquistare la cittadinanza italiana, pur in presenza del requisito sostanziale costituito dalla dimora stabile nel nostro paese per ben diciannove anni, sulla base della mancanza del mero requisito formale costituito dalla residenza legale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
[...]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[...]
Oggetto: appello avverso sentenza in materia di cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato in fatto che:
- con sentenza... il Tribunale di Milano, [...] in accoglimento della domanda del Xxx accertava e dichiarava che in capo allo stesso sussisteva la condizione di residenza legale ininterrotta in Italia di cui all'art. 4, comma 2, L. 91/92;
- avverso tale sentenza, ha proposto tempestivo appello il Ministero dell'Interno [...]
rilevato in diritto che:
- Xxx, nato in Vimercate [...], figlio di Yyy, allora residente in Italia, in Serravalle Pistoiese, e di Zzz [...], sostenendo di aver sempre avuto sin dalla nascita dimora stabile e abituale in Italia e precisamente in Vimercate, pur in mancanza di iscrizione anagrafica mai effettuata dai suoi genitori, prima del compimento del diciannovesimo anno di età [...] manifestava all'Ufficiale di Stato Civile la volontà di acquistare la cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, L. 91/92; il Sindaco di Vimercate [...] accertava che non sussistevano le condizioni previste dalla legge, atteso che la documentazione prodotta dal Xxx non comprovava la residenza legale ininterrotta del dichiarante sul territorio italiano dalla nascita al raggiungimento della maggiore età;
- avverso il diniego del Sindaco, il Xxx chiedeva al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, producendo documentazione medica, scolastica, relativa alla nascita di una figlia avuta da donna con cittadinanza italiana, a suo dire attestante la sua stabile e continuativa dimora nel territorio italiano sin dalla nascita e invocando in proprio favore le disposizioni in materia di una circolare del Ministero dell'Interno, in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia emanata il 7.11.2007; nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell'Interno che chiedeva il rigetto della domanda;
- il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, [...] ha accertato e dichiarato che in capo al Xxx sussiste la condizione di residenza legale ininterrotta in Italia di cui all'art. 4, comma 2, Legge Cittadinanza; in particolare il Tribunale ha rilevato "che il requisito della residenza legale ininterrotta non possa valutarsi sulla base del solo dato anagrafico, ma, in mancanza di qualsiasi iscrizione, si debba far ricorso ad ogni elemento utile a dimostrare la effettiva presenza continuativa nel territorio dello straniero"; nella sentenza si legge che a tale conclusione deve pervenirsi anche sulla base delle dichiarazioni del Ministero dell'Interno contenute nella circolare n. 22/07 del 7.11.2007; il Tribunale richiama la giurisprudenza della Cassazione che ha sancito più volte il principio del superamento del dato meramente anagrafico e che la determinazione della residenza effettiva ed abituale vada individuata nel luogo "in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica" (così Cass. 3680/2001); ha poi ritenuto che la documentazione prodotta e le testimonianze raccolte in corso di giudizio abbiano fornito prova certa della residenza ininterrotta del Xxx in Vimercate sin dalla nascita fino alla maggiore età;
- questa Corte condivide completamente le motivazioni che hanno condotto il giudice di primo grado ad accogliere la domanda del Xxx: va innanzitutto rilevato che il Ministero non ha mai contestato quanto dedotto dall'appellato in ordine alla sua stabile dimora in Italia a far tempo dalla sua nascita sino al compimento della maggiore età; nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti numerosi testi; insegnanti del Xxx, impiegati del Comune di Vimercate che hanno tutti confermato di aver personalmente verificato che il ragazzo ha vissuto stabilmente in Vimercate, in questo Comune ha portato a termine la formazione scolastica obbligatoria e ha partecipato sempre attivamente alla vita sociale; è agli atti copiosa documentazione scolastica e medica che comprova ulteriormente quanto dichiarato dai testi;
- appare poi accertato sulla base di quanto attestato nell'estratto dell'atto di nascita del Xxx, che la sua nascita fu denunciata regolarmente al Comune di Vimercate dal padre [...]; non risultano iscrizioni anagrafiche relative alla residenza del Xxx, mai effettuata evidentemente dai genitori dello stesso ai quali competeva e quindi non imputabile al ragazzo; la circostanza che l'appellato fosse di fatto stato abbandonato dai genitori durante l'infanzia trova conferma in quanto dichiarato dalla teste [...], la quale ha riferito che durant ela minore età del ragazzo, in Comune si era cercato di regolarizzare la situazione anagrafica del ragazzo, in quanto tutti sapevano che egli era nato a Vimercate, ma che non vi era modo di iscriverlo nei registri dell'anagrafe per la mancanza dei documenti richiesti dalla legge, che solo i genitori evidentemente avrebbero potuto presentare;
- orbene, alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, come già rilevato dal giudice di primo grado, con riguardo al requisito della residenza deve superarsi il dato meramente anagrafico e farsi invece riferimento alla dimora stabile dell'interessato, che nel caso di specie va individuata nel Comune di Vimercate [...]; tenuto conto che il Xxx ha sicuramente vissuto in Italia ove ha stabilito il centro della propria vita sociale, dei propri interessi e dei propri affetti sin dalla nascita e che la sua mancata iscrizione relativa alla residenza anagrafica è dipesa solo ed esclusivamente dal comportamento omissivo dei genitori, titolari della potestà genitoriale e quindi soggetti cui competeva in via esclusiva provvedere alla tutela dell'interesse del figlio alla regolarizzazione nel territorio dello Stato, [...] costituirebbe violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito impedire al Xxx di acquistare la cittadinanza italiana, pur in presenza del requisito sostanziale costituito dalla dimora stabile nel nostro paese per ben diciannove anni, sulla base della mancanza del mero requisito formale costituito dalla residenza legale; si legge invero espressamente nella predetta Circolare che l'obiettivo della stessa era quello di fornire indicazioni dirette al riconoscimento della cittadinanza anche per le situazioni in cui genitori stranieri, legalmente presenti nel nostro Stato, non avessero provveduto all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza, come avvenuto nel caso in esame;
- deve ritenersi quindi accertato che sussistono i presupposti di legge perchè all'appellato sia riconosciuta la cittadinanza italiana e pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, va dichiarato il diritto di Xxx a ottenerla
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
2. Dichiara che Xxx [...] ha diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana in base al disposto di cui all'art. 4, comma 2, legge 91/1992;
[...]
Così deciso in Milano, il 7.6.2012
DEPOSITATO il 16 agosto 2012
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