Bangladesh: il clima di violenza fra avverse fazioni politiche giustifica lo status di rifugiata alla vedova di un attivista politico
Corte di appello di Roma, Sezione Prima Civile, Sentenza del 7 febbraio 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 554 volte dal 29/06/2012
In riforma della sentenza impugnata, deve essere riconosciuta alla reclamante lo status di rifugiata. I documenti prodotti costituiscono un valido riscontro di quanto narrato dalla stessa in ordine alle minacce e alle persecuzioni subite in patria a causa dell’attività politica svolta dal marito nel partito Jatiya, per effetto delle quali aveva dovuto abbandonare il proprio lavoro all’università e successivamente chiudere la propria attività commerciale. Deve ritenersi, pertanto, raggiunta la prova degli atti di persecuzione personale, ed anche della loro attualità risultando, da più recenti rapporti degli osservatori internazionali, che nel Bangladesh permangono arresti e detenzioni arbitrari, esecuzioni extragiudiziali, il tutto nel quadro di un generale clima di violenza a causa di scontri tra avverse fazioni politiche.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
[...]
SENTENZA
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Xxx, assumendo di essere cittadina del Bangladesh, ha presentato domanda di protezione internazionale chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.
Con provvedimento emesso in data 24 luglio 2007 la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Roma ha rigettato l'istanza presentata da Xxx, la quale ha quindi chiesto il riesame dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiata.
Con provvedimento emesso in data 22 maggio 2008 e notificato in data 26 marzo 2009 la Commissione ha nuovamente rigettato l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiata.
In data 22 aprile 2009 Xxx ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Roma [...].
Il Tribunale di Roma [...] ha dichiarato inammissibile il ricorso perchè tardivamente proposto.
Contro il provvedimento del Tribunale di Roma Xxx ha proposto reclamo [...].
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo rilevare che Xxx non risulta essere stata mai ospitata in un centro di accoglienza, e che la stessa ha ricevuto la notifica del provvedimento di rigetto in data 26 marzo 2009. Deriva da ciò che il ricorso proposto dalla Xxx in data 22 aprile 2009 deve ritenersi tempestivo [...].
Nel merito si osserva che la ricorrente, per provare la veridicità dei fatti sui quali ha fondato la domanda di protezione internazionale, ha prodotto numerosi documenti, tra cui la copia integrale a colori del proprio passaporto, dal quale risulta pure che la stessa è coniugata con Yyy, copia integrale del passaporto di costui; il manifesto elettorale di candidatura del proprio marito, con traduzione in italiano; una lettera su carta intestata e autografa del segretario generale del partito politico di appartenenza del marito, con traduzione in italiano; copia del mandato di arresto emesso nei confronti del marito, con traduzione in italiano; copia del permesso di soggiorno e del curriculum vitae.
I documenti prodotti, valutati nel loro insieme, costituiscono un valido riscontro di quanto narrato dalla reclamante in ordine alle minacce e alle persecuzioni subite in patria dalla ricorrente a causa dell'attività politica svolta dal marito nel partito Jatiya, per effetto delle quali aveva dovuto abbandonare il proprio lavoro all'Università e successivamente chiudere la propria attività commerciale. Essi permettono, inoltre, di ritenere raggiunta la prova degli atti di persecuzione personale, ed anche della loro attualità risultando – dai più recenti rapporti degli osservatori internazionali – che nel Bangladesh permangono arresti e detenzioni arbitrari, esecuzioni extragiudiziali, il ricorso alla tortura, il tutto nel quadro di un generale clima di violenza a causa di scontri tra avverse fazioni politiche. Il che consente di affermare che, in caso di forzato rientro nel paese di origine, la ricorrente potrebbe trovarsi esposta a rischi concreti per la propria incolumità personale.
Sussistono, pertanto, le condizioni per riconoscere alla reclamante Xxx lo status di rifugiata.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando, [...] così provvede:
Riconosce alla reclamante Xxx lo status di rifugiata;
[...]
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2012.
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