Importante arresto giurisprudenziale relativo all'autorizzazione ex art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98, che aderisce a quello che fino ad oggi era un orientamento minoritario favorevole ad "allargare le maglie" dell'art. 31. In effetti, molti tribunali per i minorenni tendevano a concedere la detta autorizzazione solo in caso di estremo bisogno di tutela del minore residente in Italia, nonostante la norma in commento non prevedesse nè preveda un particolare rigore ai fini dell'ottenimento del provvedimento giudiziario e nonostante l'esistenza della normativa anche internazionale che protegge i minori imponga il maggior favor possibile per gli stessi. Data l'autorevolezza della sentenza si auspica che le future situazioni che verranno portate all'attenzione dei vari tribunali vengano accolte con maggiore benevolenza per il minore (e non tanto per i genitori, sebbene maliziosamente si potrebbe pensare che l'autorizzazione ex art. 31 venga usata strumentalmente da questi ultimi per conseguire la permanenza in Italia; ma, anche così, il risultato sarebbe quello di permettere a interi nuclei familiari di ricompattarsi e di crearsi un futuro nel nostro Paese). massima: La temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore... non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo essere connessa anche soltanto alla tenerissima età del minore, tenuto conto della grave compromissione e del sicuro danno all'equilibrio psico-fisico che determina in tale situazione l'allontanamento o la mancanza di uno dei genitori nonché la conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere.