Autorizzazione a rimanere in Italia, con facoltà di lavorare, alla madre di due minorenni, nate e vissute in Italia: troppo traumatico separarle
Tribunale per i minorenni di Roma, Decreto del 26 marzo 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 464 volte dal 05/07/2012
E’ concessa un’autorizzazione a trattenersi in Italia alla madre, che nel corso degli anni ha mostrato una comprovata qualità di accudimento delle figlie minori, testimoniato dal percorso di inclusione sociale e scolastico di queste ultime. Tale elemento induce, pertanto, a ritenere che un eventuale allontanamento dall’Italia della madre verrebbe a determinare, nelle figlie, un danno certo al processo di costruzione dell’identità personale, sinora condotto in maniera promettente, ponendo l’intero nucleo familiare dinanzi all’alternativa, egualmente pregiudizievole, o di una separazione dalla figura materna, di durata imprevedibile, o di rientro in un paese a cui le minori, pur cittadine, sono sostanzialmente estranee.
Il Collegio [...]
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Ha presentato ricorso a questo Tribunale con atto depositato il 31 maggio 2011 ai sensi del comma terzo dell'art. 31 del D. Lgs. n. 286 del l 998 la sig.ra Xxx, nata in Nigeria [...] madre delle minori [...] entrambe nate a Roma [...]
Ha chiesto di essere autorizzata alla permanenza in Italia.
Ha in particolare precisato che con precedente decreto di questo Tribunale del 20 novembre 2009, era stata autorizzata alla permanenza in Italia per la durata di un anno, che aveva poi avviato la procedura per la regolarizzazione della propria posizione per coesione familiare con il coniuge, Yyy, regolarmente presente in Italia e munito di carta di soggiorno, che tuttavia proprio il decorso del periodo per cui l'autorizzazione precedente era stata concessale aveva impedito di perfezionare l'iter della pratica.
[...]
Occorre in primo luogo chiarire in base a quali criteri deve essere valutata la richiesta proposta in questo giudizio, tenendo conto del fatto che la disposizione di legge cui la domanda fa riferimento, per la sua struttura a clausola generale, pone all'interpretazione giudiziale questioni su cui nella giurisprudenza di merito si sono registrati significativi contrasti, da ultimo anche in quella di legittimità, che sono stati posti all' esame delle pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 25 ottobre 2010 n. 21799 e 21803, secondo le quali "La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fìsico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in elementi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare".
Questo orientamento è stato successivamente e di recente riaffermato, a conferma della sua validità come criterio guida nell'analisi di fattispecie quale quella posta all'esame del Tribunale in questo giudizio (da ultimo a conferma dell'indirizzo indicato riaffermate anche successivamente da Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2011 n. 2647 e Cass. civ., sez. I, sentenza l febbraio / 6 maggio 2011 n. 10000).
Il Collegio, riferendosi al principio di diritto da ultimo richiamato, per altro confermando il proprio costante e precedente orientamento, ritiene che nel caso in questione la domanda meriti accoglimento.
Le due minori, ormai prossime al compimento dei quindici anni di età, hanno realizzato, come è risultato dalla valutazione effettuata dal servizio sociale e confermata dall'audizione effettuata in udienza, un ottimo inserimento sociale e scolastico, sono nate e continuativamente vissute in questo paese, frequentano adesso il liceo scientifico di Ronciglione, si esprimono in italiano come prima lingua, ma sono correntemente bilingue ed utilizzano con eguale familiarità la lingua inglese.
La qualità dell'accudimento di cui entrambi i genitori, e segnatamente la madre, sono stati capaci in questi anni è ampiamente comprovata proprio dal percorso di inclusione sociale e scolastica delle figlie.
Si aggiunga a ciò la condizione di ormai lunga regolarità del padre che dà conto della maturità del processo migratorio da tempo intrapreso dall'intero nucleo familiare.
L'insieme di questi elementi rende ragionevole la previsione che un'eventuale allontanamento dall'Italia della madre verrebbe a determinare comunque nelle figlie un danno certo al processo di costruzione dell'identità personale, sinora condotto in maniera molto promettente, ponendo l'intero nucleo familiare dinanzi all'alternativa, egualmente pregiudizievole, o di una separazione dalla figura materna, di durata imprevedibile, o di rientro in un paese a cui le minori, pur cittadine, sono sostanzialmente estranee.
Per queste ragioni viene accolto il ricorso ed autorizzata la permanenza in Italia della ricorrente sino al raggiungimento da parte delle figlie della maggiore età, vale a dire sino al 19 maggio 2015.
In questo periodo, ritenuto congruo a completare in condizioni di stabilità il percorso di formazione scolastica delle due ragazze, il genitore dovrà responsabilmente perfezionare l'iter che le consentirà per il futuro di essere titolare di un permesso di soggiorno non transitorio.
Il Tribunale ritiene questo impegno espressione essenziale della sua responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie.
P.Q.M.
Visto l'art. 31 comma terzo e l'art. 29 comma sesto del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
Provvedendo in via definitiva,
Dispone l'autorizzazione alla permanenza in Italia di Xxx nata in Nigeria [...] madre delle minori Yyy e Zzz, entrambe nate a Roma [...] sino al 19 maggio 2015;
Dispone che l'amministrazione competente rilasci titolo di soggiorno per assistenza minore con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa;
[...]
Roma, 15 marzo 2012.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Decreto Flussi 2023-2025
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Cauzione al richiedente asilo.
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Permesso di soggiorno per i familiari extra-UE dei cittadini comunitari che risiedono nel proprio Paese
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Non occorre progetto per i minori stranieri "comunque affidati" (ma non "non accompagnati"), per la conversione in perme...
Letto 40 volte dal 09/03/2022
-
Sanatoria 2012, la Prefettura competente a decidere sulla domanda è quella istituita nella provincia in cui ricade il lu...
Letto 34 volte dal 02/03/2022