Alla revoca del pds per soggiornanti di lungo periodo segua il rilascio di un pds ordinario,se sussistono i requisiti: la Questura non può limitarsi alla revoca
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 771/2014 del 25/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 158 volte dal 13/01/2015
Con l’impugnato decreto il Questore di Brescia ha rigettato la domanda depositata per ottenere l’aggiornamento della carta di soggiorno a tempo indeterminato e ha negato il mantenimento di altri titoli di soggiorno, con invito a lasciare il territorio nazionale.
Inoltre è la cittadina straniera stata denunciata per il reato di prostituzione in concorso il 20/6/2004.
Si può nello specifico puntualizzare che, da un lato la Questura ha correttamente revocato la carta di soggiorno per difetto del requisito reddituale e per l’esistenza di precedenti penali per un reato che suscita allarme sociale. Tuttavia si riscontra la violazione dell’art. 9 nella parte in cui viene disposto in via immediata l’allontanamento dal territorio nazionale, dato che, ai sensi del comma 9 “allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”. Dal tenore dell’atto impugnato e dal provvedimento questorile di revoca non emerge alcuna circostanza che avrebbe impedito all’amministrazione di applicare la sopradetta disposizione (salva l’esistenza delle ipotesi di cui al comma 10, che non vengono però menzionate dall’amministrazione), rilasciando un permesso di soggiorno di tipo ordinario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2013, proposto da:
Muzammal Shehzad, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Furlan, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, v.le Stazione, 33;
contro
Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Cat.A12/Immig/2sez/2013/db del 28 maggio 2013 e notificato il 21 giugno 2013, di rigetto dell’istanza di proroga del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In sede cautelare, questo Tribunale ha ritenuto che, nell’esercizio della propria attività, la Questura avesse frustrato lo scopo della normativa che garantisce la partecipazione al procedimento, impedendo che la stessa fosse reale e concreta, non mettendo lo straniero, odierno ricorrente, in condizioni di ben comprendere quanto allo stesso richiesto e così precludendo allo stesso la possibilità di dimostrare la non corrispondenza dei dati in possesso dell’Amministrazione alla realtà (i versamenti contributivi, infatti, sono stati effettuati sino al 31.12.2012 e successivamente il ricorrente ha percepito corrispettivi per lavoro autonomo) e di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno a diverso titolo: attesa di occupazione o lavoro autonomo.
Avendo il ricorrente dimostrato come in quel periodo stesse esercitando attività come lavoratore autonomo, in qualità di insegnante presso l’associazione culturale Al Noor di Brescia e tale attività è risulta essere regolare, anche sotto il profilo fiscale, almeno a decorrere dall’1 giugno 2013, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per rimettere all’Amministrazione il riesame della posizione dell’odierno ricorrente, al fine di valutare l’eventuale sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno a diverso titolo, rispetto a quello richiesto.
In assenza di qualsiasi ulteriore informazione sull’esito della nuova istruttoria imposta all’Amministrazione, si ravvisano, dunque, le condizioni per disporre l’annullamento del provvedimento impugnato.
Pertanto, laddove al ricorrente fosse stato rilasciato un nuovo permesso di soggiorno, questi dovrà provvedere al rispetto alle ordinarie regole per il rinnovo del medesimo, in vista dell’eventuale scadenza. In caso contrario l’Amministrazione dovrà provvedere nuovamente sull’istanza del ricorrente e medio tempore lo stesso potrà fruire della situazione propria dello straniero in attesa della pronuncia sulla sua domanda di rinnovo del titolo.
La particolare materia in cui si controverte giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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