L’art. 35, 3° comma del d.lgs. n. 286 del 1998 dispone che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio. In particolare, sono garantiti (lettera e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche di tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.