Aggiornamento pds per motivi familiari, competenza del TAR sul suo silenzio o diniego (se vi è la possibilità che venga rilasciato un altro tipo di pds)
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 639/2014 del 22/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 159 volte dal 19/02/2015
La ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di aggiornamento del p.d.s. per motivi familiari presentata alla Questura, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di tale silenzio per violazione dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 e dell'art. L. 241/90, nonchè la declaratoria dell'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso.
Pur essendo indubitabile che, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, la giurisdizione sulle controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè di altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare spetta al giudice ordinario, tuttavia non si esclude la possibilità che l’Amministrazione, ove valuti negativamente l’istanza dell’interessato, rilasci, sulla base di ulteriori presupposti, il permesso di soggiorno ad altro titolo.
Conseguentemente, pur non ignorando il Collegio che la domanda giudiziale avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto non è ammissibile qualora il giudice amministrativo difetti della giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante, nel caso di specie non può negarsi l’ammissibilità del proposto ricorso proprio alla luce delle considerazioni innanzi espresse, ossia tenendo conto della possibilità che il procedimento sfoci nell’adozione di un provvedimento di diverso contenuto, rispetto al quale sussiste la giurisdizione di questo giudice (in termini T.A.R. Marche 5 luglio 2013, n. 543).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2014, proposto da:
Gulnaz Bashir, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Questura di Ancona e Ministero dell'Interno, n.c.;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto sull'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata in data 29/04/2013 con identificativo n. 061274796443.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, cittadina extracomunitaria di origine pachistana, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata alla Questura di Ancona in data 29 aprile 2013, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione per violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, nonché la declaratoria dell’obbligo della Questura di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Nessuno si è costituito per il Ministero dell’Interno intimato.
Alla camera di consiglio del 22 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento seppur con le precisazioni che seguono.
2.1. Preliminarmente, il Collegio intende affermare la giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia in esame.
Ed invero, pur essendo indubitabile che, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, la giurisdizione sulle controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè di altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare spetta al giudice ordinario, tuttavia non si esclude la possibilità che l’Amministrazione, ove valuti negativamente l’istanza dell’interessato, rilasci, sulla base di ulteriori presupposti, il permesso di soggiorno ad altro titolo (nei procedimenti in questione è possibile, infatti, la conversione dell’istanza e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o altra causa).
Conseguentemente, pur non ignorando il Collegio che la domanda giudiziale avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto non è ammissibile qualora il giudice amministrativo difetti della giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante, nel caso di specie non può negarsi l’ammissibilità del proposto ricorso proprio alla luce delle considerazioni innanzi espresse, ossia tenendo conto della possibilità che il procedimento sfoci nell’adozione di un provvedimento di diverso contenuto, rispetto al quale sussiste la giurisdizione di questo giudice (in termini T.A.R. Marche 5 luglio 2013, n. 543).
2.2. Nel merito si osserva che l’art. 2 della legge n. 241/1990 stabilisce che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento.
L’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 prevede, in generale, un termine di venti giorni, dalla presentazione dell'istanza, per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti.
Alla data di proposizione dell’odierno gravame e nonostante il sollecito dell’11 febbraio 2013, la Questura di Ancona non ha tutt’ora provveduto.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda dell’interessata e con ordine alla stessa di provvedere, qualora non abbia già adempiuto nelle more della decisione del ricorso.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della questione giuridica concernente la giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Questura di Ancona di provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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