E’ nullo il rigetto della richiesta di visto d’ingresso per motivi di turismo, motivato sull’asserito rischio migratorio. A tacere sulla formula di stile, con cui si è preteso opporre il rischio migratorio, l’Amministrazione non ha in alcun modo preso posizione sulle argomentazioni addotte dalla parte, ben in grado di superare il fattore ostativo, quali la presenza in Italia di alcuni figli e la titolarità, nel paese di origine, di redditi da pensione e di diverse proprietà immobiliari.