Non si convalida il provvedimento di immediato allontanamento dal territorio nazionale della cittadina rumena. Dall’esame di detto provvedimento non si rileva alcuna indicazione con riguardo ai motivi che hanno indotto a tale scelta. Altrettanto deve dirsi, con riguardo all’atto presupposto, rappresentato dal provvedimento prefettizio di allontanamento. Dalla lettura di tale atto, seppur si rileva come lo stesso sia motivato con riferimento all’attività di prostituzione esercitata in strada dall’interessata, tuttavia non si scorgono specifiche indicazioni rispetto a pregnanti ragioni d’urgenza, posto che non sono indicate condotte aventi rilevanza penale, né specifici comportamenti idonei a porre in immediato pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.