Se si presenta domanda di rinnovo permesso per lavoro anzichè conversione da studio a lavoro, Questura la mandi a Prefettura e a riqualificarla correttamente
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 778/2014 del 24/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il diniego è motivato essenzialmente con la circostanza che la ricorrente avrebbe chiesto la conversione del permesso di soggiorno per studio in lavoro subordinato, quando il primo era già scaduto.
Ma dalla domanda del patronato si poteva evincere che, in realtà, la stessa fosse finalizzata ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Difatti, non appare possibile differenziare tra una richiesta di conversione e una (inesistente) richiesta del rinnovo per motivi di lavoro subordinato di un permesso di soggiorno per motivi di studio.
In base ad un principio generale del procedimento amministrativo, laddove l’amministrazione che ha ricevuto un’istanza di un cittadino non sia competente ad evadere la pratica, la stessa amministrazione è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente, ciò può anche emergere a seguito di una riqualificazione ex officio della domanda, operazione ermeneutica che rientra nelle facoltà di ciascuna amministrazione e che è sempre dovuta, salvo il caso in cui la domanda sia assolutamente incomprensibile o del tutto infondata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2014, proposto da:
Tetyana Kalinko, rappresentata e difesa dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. P-AN/L/N/2014/100139, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona (AN), in data 22.04.2014, notificato in data 30.04.2014, a mezzo lettera raccomandata A/R, con il quale si rigetta l'istanza di conversione del permesso di soggiorno dell'odierna ricorrente, da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente, cittadina della Repubblica Ucraina, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona ha respinto l’istanza conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 24.7.2014, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione sul merito ai sensi dell’art. 60 d.lgs 104/2010.
1 Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito indicate.
1.1 Il diniego è motivato essenzialmente con la circostanza che la ricorrente avrebbe chiesto la conversione quando il permesso di soggiorno per motivi di studio era già scaduto.
1.2 Quindi,anche esistendo la disponibilità di quote per la conversione dei permessi per motivi di studio, la ricorrente non potrebbe comunque usufruirne per non avere presentato tempestivamente la domanda presso il S.U.I., essendo già scaduto il permesso di soggiorno di cui era stata chiesta la conversione.
1.3 Ciò premesso, nel merito, il Collegio evidenzia che, conformemente a quanto ritenuto in simili occasioni dal Tribunale (Tar Marche 10.10.2013 n. 667):
- la ricorrente ha conseguito la laurea in data 11.4.2013 e il suo permesso di soggiorno scadeva in data 5.2.2014.
- la ricorrente si è rivolta ad un patronato per la conversione che, in data 28.1.2014 presentava una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato anziché di conversione ai sensi dell’art. 14 del DPR 394/1999. L’errore è ammesso dal patronato con documentazione in atti. La ricorrente ha poi presentato istanza di conversione in data 21.2.2014, poi respinta perché la stessa non era in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
-va ritenuto che dalla richiesta presentata dal patronato INAS in data 27.12.2012 alla Questura di Ancona si potesse evincere che, in realtà, la stessa fosse finalizzata ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Difatti, non appare possibile differenziare tra una richiesta di conversione e una (inesistente) richiesta del rinnovo per motivi di lavoro subordinato di un permesso di soggiorno per motivi di studio.
- in base ad un principio generale del procedimento amministrativo, laddove l’amministrazione che ha ricevuto un’istanza di un cittadino non sia competente ad evadere la pratica, la stessa amministrazione è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente (e, laddove previsto, a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio). Al riguardo, la questione di competenza può anche emergere a seguito di una riqualificazione ex officio della domanda, operazione ermeneutica che rientra nelle facoltà di ciascuna amministrazione e che è sempre dovuta, salvo il caso in cui la domanda sia assolutamente incomprensibile o del tutto infondata;
- nel caso di specie, anche tenendo conto del fatto che nelle procedure relative al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari si possono verificare disguidi del tipo di quello occorso al ricorrente (e questo perché esiste nel nostro ordinamento una variegata tipologia di permessi di soggiorno, alcuni dei quali peraltro convertibili), era onere della Questura approfondire in contraddittorio con la ricorrente il contenuto dell’istanza ed eventualmente “girarla” al competente Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti inerenti la conversione, senza che la stessa incorresse in decadenze a causa dell’errore.
2 Peraltro, alla luce del disposto dell’art. 38, ultimo comma, del DPR n. 394/1999, l’errore in cui è incorsa la ricorrente è da ritenere scusabile. Difatti, non è contestato in atti che il contratto di lavoro della ricorrente sia anteriore alla scadenza del permesso per motivi di studio, per cui appare sostanzialmente incontestato l’errore in buona fede della medesima, che non avrebbe avuto motivo di richiedere il rinnovo di un inesistente permesso per lavoro subordinato.
2.1 Deve quindi essere accolta, in quanto assorbente, la censura di eccesso di potere per inadeguata istruttoria perché, come detto, la Questura di Ancona avrebbe dovuto trasmettere la domanda erronea al SUI o dare possibilità di farlo alla ricorrente e, in ogni caso, lo Sportello Unico avrebbe dovuto considerare l’errore, evidentemente scusabile, della ricorrente.
2.2 La verifica circa la capienza della quota prevista dal c.d. decreto flussi vigente ratione temporis va effettuata “ora per allora”, al momento della presentazione della domanda di conversione, in ragione dell’effetto ripristinatorio ex tunc che consegue ad una sentenza che pronuncia l’annullamento di un provvedimento.
3 In conclusione, il ricorso va accolto ai fini della verifica della sussistenza, ora per allora, della quota per la conversione del permesso di soggiorno della ricorrente da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, in presenza degli altri presupposti per la conversione.
3.1 Considerata la particolarità della fattispecie e l’errore compiuto, seppure in buona fede, dalla ricorrente, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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