Se lo straniero deve scontare ancora una misura di sicurezza, non può essere espulso dall'Autorità amministrativa, ma da quella giudiziaria penale
Giudice di pace di Viterbo, Sentenza del 27 dicembre 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 658 volte dal 23/03/2012
E’ accolto il ricorso avverso il provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 286/1998, motivato con riferimento al mancato possesso di un permesso di soggiorno da parte del ricorrente straniero ed eseguito nei confronti dello stesso al termine del suo periodo di detenzione. Invero il ricorrente, al termine della carcerazione per il reato di omicidio, era ancora in stato di esecuzione penale, dovendo scontare altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. Nei confronti dello stesso, l’Autorità giudiziaria avrebbe dovuto adottare un’espulsione ai sensi degli articoli 200 e 235 del codice penale; l’Autorità amministrativa, invece, non poteva sostituirsi all’Autorità giudiziaria, poiché i provvedimenti di quest’ultima prevalgono su quelli amministrativi.
GIUDICE DI PACE DI VITERBO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso depositato in data 25.11.11 il Ricorrente cittadino straniero di nazionalità albanese si è opposto al Provvedimento prefettizio di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Viterbo in data 28.9.11 con allegato provvedimento del Questore di allontanamento dal t.n. notificato lo stesso giorno e successivamente materialmente eseguito (immediato imbarco su volo per Tirana), mediante il quale era stato disposto che il medesimo sig. D. doveva immediatamente lasciare il territorio nazionale deducendo l'illegittimità del Decreto di espulsione per erronea motivazione in relazione l'applicazione al suo caso dell'art. 200 del c.p., perché, essendo sottoposto a Misura di sicurezza (libertà vigilata) dopo la sua scarcerazione, non poteva essere espulso se non a termine del provvedimento cautelare (libertà vigilata per anni tre) in quanto il provvedimento del Giudice di Sorveglianza di Frosinone, che aveva consentito l'espulsione non era corretto.
In ogni caso, contestava anche la corretta applicazione al suo caso delle norme contenute nel d.l.vo 286\98 in quanto egli poteva essere nelle condizioni di risiedere in Italia per qui esserci la sua famiglia (fratello e figlia minore) ed un datore di lavoro che lo può assumere.
Concludendo che nei suoi confronti non poteva quindi essere emanato un Provvedimento di allontanamento, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
[...]
MOTIVO DELLA DECISIONE
Il Ricorso è fondato.
Benché la documentazione allegata nel Ricorso e presente nel Fascicolo di Parte ricorrente e resistente confermino che in effetti il cittadino albanese D. non sia assolutamente nelle condizioni per poter ottenere un "permesso di soggiorno", quindi regolarmente soggiornare nel nostro t.n., vi è da osservare che nei suoi confronti la Corte d'Assise d'Appello di Perugia irrogandogli una pena per il reato di omicidio ad anni 26 di reclusione gli aveva assegnato anni tre di libertà per cui esso, sino a completa espiazione pena, non può essere irrogata alcuna espulsione in via amministrativa.
L'autorità Giudiziaria, cui compete l'eventuale espulsione ex artt. 200 e 235 c.p. non ha provveduto in tal senso e pertanto l'Autorità amministrativa, non potendosi sostituire ad essa, non poteva autonomamente provvedere. I provvedimenti dell'A.G. prevalgono su quelli amministrativi.
In ogni caso l’Autorità Amministrativa aveva facoltà di emettere anche un provvedimento amministrativo, ma non motivato sulla violazione del D.l.vo n. 286\98, ma su precisi motivi di ordine pubblico dopo un'ovvia necessaria istruttoria.
Un provvedimento di espulsione ex D.l.vo 286\98 non può essere applicato nei casi dell'ultimo comma dell'art. 200 C.P..
Il Decreto anodino, errato ed incompleto del Giudice di sorveglianza di Frosinone del 27.9.11 non avendo provveduto nel senso decretare l'espulsione dello straniero per motivi di sicurezza, ma solo aver preso atto della nota della Questura di Viterbo non poteva portare ad un'espulsione amministrativa semplice.
Doveva questo Magistrato essere più completo ed eventualmente provvedere ex art. 235 c.p. avendone non solo la facoltà, ma il dovere.
Per effetto di questa imprecisione resta vivo il provvedimento iniziale di esecuzione della misura di sicurezza emesso dello stesso Tribunale di Frosinone del 22.7.11 ed a tale provvedimento dovrà darsi esecuzione in ipotesi il cittadino straniero torni sul t.n.
Paradossalmente, l'eseguito Provvedimento di espulsione ha messo il Ricorrente nelle condizioni di evaso.
Egli in ogni caso, dalla data di notifica di questa Sentenza ed effettivo rientro nel t.n. dovrà sottoporsi alla misura di sicurezza, dovendosi diversamente ritenere inadempiente con tutte le conseguenze previste.
Allo stato, il Provvedimento di espulsione del Prefetto, dovrà essere archiviato ed eventualmente riproposto qualora il Giudice di sorveglianza intenda procedere ex art. 235 c.p. oppure, dopo la finale espiazione della pena, il cittadino straniero non possa regolarizzarsi.
Il Ricorso va pertanto accolto.
[...]
PQM
1) In accoglimento del Ricorso proposto dal sig. D. B. nato in Albania il 28.1.66, archivia il Decreto di Espulsione con ogni provvedimento collegato di contestuale ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale adottato dal Prefetto di Viterbo del 28.9.11.
2) Nulla per spese di giudizio.
Così deciso in Viterbo il 27.12.11
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