E’ cassata senza rinvio l’ordinanza concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente. Una espulsione la cui efficacia sia stata, se pur indebitamente, sospesa non può quindi sorreggere alcun provvedimento restrittivo della libertà personale dello straniero, posto che il provvedimento del Questore o la sua richiesta non possono mai autorizzare un trattenimento temporaneo, esso essendo finalizzato ad accertamenti di identità, a temporanea protezione o a reperimenti di vettori strumentali ad una espulsione adottata.