Se l'espulsione è sospesa, non può essere prorogato il trattanimento dello straniero
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza del 10 ottobre 2011, n. 20869
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E’ cassata senza rinvio l’ordinanza concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente. Una espulsione la cui efficacia sia stata, se pur indebitamente, sospesa non può quindi sorreggere alcun provvedimento restrittivo della libertà personale dello straniero, posto che il provvedimento del Questore o la sua richiesta non possono mai autorizzare un trattenimento temporaneo, esso essendo finalizzato ad accertamenti di identità, a temporanea protezione o a reperimenti di vettori strumentali ad una espulsione adottata.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA N. 24389
18 NOVEMBRE 2011
[...]
avverso l'ordinanza in data 6.8.2010 del Giudice di Pace di Bologna [...]
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis cpc ha formulato considerazioni nel senso:
CHE la nigeriana Xxxx venne espulsa con decreto 8.7.2010 del Prefetto di Ravenna ex art. 13 c. 2 lett. B del d.lgs. 286/98 ed il Questore ne dispose il trattenimento per 30 gg. presso il CIE di Bologna (trattenimento convalidato); la straniera propose opposizione alla espulsione e l'adito Giudice di Pace con decreto 3.8.2010 sospese l'espulsione sino alla definizione del giudizio di opposizione; il Questore, quindi, richiese la proroga del trattenimento ed il G.d.P. di Bologna, sulls scorta di quanto deciso da Cass. 4544 e 4868 del 2010, fissò udienza per la discussione della richiesta; alla udienza camerale del 6.8.2010 il difensore della straniera produsse il decreto di sospensione ma il GdP, con ordinanza a verbale 6.8.2010, lo dichiarò ininfluente sul tema della concessione della proroga al trattenimento ed accordò la proroga stessa; CHE per la cassazione di tale decisione la straniera ha proposto ricorso – denunziando la violazione di legge commessa accordando la proroga pur in presenza di una espulsione medio tempore inefficace – resistito da controricorso dell'Amministrazione; CHE appare evidente la fondatezza del ricorso, essendo fermo l'orientamento di questa Corte per il quale al giudice della convalida (o della proroga) del trattenimento presso un CIE spetta un limitato controllo sulla misura di espulsione quale condizione legittimante ex lege il temporaneo restringimento presso un Centro, un controllo che, lungi dall'attingere i profili di validità della espulsione (cognizione spettante al giudice della misura espulsiva), si attesta sulla verifica della esistenza ed efficacia della espulsione (Cass. 17575 del 2010 e 5715 del 2008); CHE una espulsione la cui efficacia sia stata, se pur indebitamente, sospesa non può quindi sorreggere alcun provvedimento restrittivo della libertà personale dello straniero, posto che, contrariamente alla opinione del giudice di pace e dell'Avvocatura, il provvedimento del Questore o la sua richiesta non possono mai autorizzare un trattenimento temporaneo, esso essendo fi nalizzato ad accertamenti di identità, a temporanea protezione o a reperimenti di vettori strumentali ad una espulsione adottata; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza
OSSERVA
Ritiene il Collegio che le considerazioni esposte nella relazione – e sulle quali l'Avvocatura Generale non ha formulato alcun rilievo critico – meritino di essere pienamente condivise. Da tanto consegue la piena fondatezza del ricorso.
La fondatezza del ricorso comporta l'accoglimento del medesimo, la cassazione dell'ordinanza di proroga emessa nella specie dal Giudice di Pace di Bologna il 6.8.2010 in assenza del suo presupposto, pervenendo alla cassazione senza rinvio del provvedimento ai sensi dell'art. 382 comma 3 cpc (più non potendo essere prorogata la misura del trattenimento a suo tempo disposta). [...]
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza 6.8.2010 concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente [...]
Così deciso nella c.d.c. del 14.7.2011.
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