MASSIMA: E’ cassato con rinvio il decreto del Giudice di pace che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di espulsione. Atteso che tale atto è stato emesso non con riferimento alla condizione di irregolarità dello straniero, ma bensì con riguardo alla sua pericolosità sociale, collegata alla condanna per il reato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo, lo stesso avrebbe dovuto espressamente motivare circa l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale previste dall’ordinamento.