Se il giudice non spiega perchè lo straniero è pericoloso socialmente, non può convalidare l'espulsione
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza del 18 novembre 2011, n. 24389
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 775 volte dal 27/01/2012
MASSIMA: E’ cassato con rinvio il decreto del Giudice di pace che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di espulsione. Atteso che tale atto è stato emesso non con riferimento alla condizione di irregolarità dello straniero, ma bensì con riguardo alla sua pericolosità sociale, collegata alla condanna per il reato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo, lo stesso avrebbe dovuto espressamente motivare circa l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale previste dall’ordinamento.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA N. 24389
18 NOVEMBRE 2011
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 270 bis c.p.).
FATTO
M.M.B.M. cittadino extracomunitario, con atto notificato il 20 maggio 2010 al Prefetto e al Questore di Benevento, ha chiesto a questa Corte di cassare il provvedimento del locale Giudice di pace, che ha respinto il suo ricorso avverso il decreto del primo, che disponeva la sua espulsione dal
territorio nazionale per essersi trattenuto illegalmente in Italia, dopo essere stato scarcerato nel nostro paese, all’esito di una pena detentiva irrogata per associazione a delinquere per finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p), convalidando con lo stesso atto l’ordine del secondo di trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in Roma, sino all’esito del procedimento in corso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che aveva raccomandato di sospendere l’esecuzione dell’atto espulsivo.
Il giudice di pace ha ritenuto esservi i presupposti degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non avendo il ricorrente dimostrato di essere in regola con il permesso di soggiorno e in possesso di passaporto con visto di ingresso in Italia, per cui il Prefetto non poteva che disporre l’espulsione, essendo lo straniero privo di titolo legittimante la sua presenza in Italia. Il principio di legalità ha imposto al Prefetto l’espulsione, escludendo che il provvedimento cautelare emesso in sede sopranazionale dalla Corte dei diritti dell’uomo, su ricorso dello stesso M. contro l’Italia, potesse impedire l’esecuzione dell’espulsione, per la quale correttamente il questore aveva disposto l’accompagnamento presso un C.I.E., per gli accertamenti necessari a dar luogo all’accompagnamento alle frontiere.
I motivi di ricorso sono quattro: 1) violazione dell’art. 111 Cost. e 132 c.p.c., perché il decreto impugnato non riporta le generalità delle parti ed è totalmente immotivato. La mancanza dei motivi nel caso dà luogo a nullità del decreto oggetto di ricorso (si cita: Cass. n. 19068 del 2007); 2) violazione dell’art. 111 Cost. in rapporto agli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., avendo il giudice di pace giustificato l’espulsione per non essere il ricorrente in possesso di passaporto e visto di ingresso in territorio nazionale, nel quale è però entrato regolarmente nel 2005, tradotto dall’Austria a seguito dell’ordine di carcerazione a suo carico per il reato di associazione terroristica, per cui era stato condannato. Solo formale appare nel caso la decisione nella parte in cui collega alla mancanza di permesso di soggiorno, la correttezza pretesa dell’espulsione; 3) violazione dell’art. 112. Cost. E dell’art. 13 comma 8 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, perché invece di accogliere o respingere il ricorso come statuisce la legge, ha convalidato il decreto di espulsione, pur essendo la convalida prevista solo per il trattenimento presso un C.I.E. 4) Violazione dell’art. 111 Cost. in riferimento all’art. 295 c.p.c. e alla legge n. 130 del 2 agosto 2008 di ratifica del Trattato di Lisbona, cui il giudice italiano deve adeguarsi, così come ai principi espressi a Strasburgo nella lettura dei giudici sopranazionali della Convenzione dei diritti dell’uomo. Nel caso esisteva già un intervento cautelare
del giudice sopranazionale, in base al quale il giudice interno non poteva che sospendere cautelarmente ogni procedura in corso dinanzi ad esso, in ragione dei procedimenti sopranazionali relativi agli stessi atti relativi a stranieri. Dinanzi alla Corte di Strasburgo vi era la procedura n. 9961 del 2010, M. c. Italia, per cui la sospensiva della Corte europea avrebbe imposto un provvedimento analogo di sospensione della espulsione, fino all’esito del giudizio sopranazionale.
DIRITTO
Il giudice di pace, con il decreto in calce al verbale di udienza del 3 maggio 2010, ha motivato correttamente il rigetto del ricorso contro la espulsione perché, indipendentemente dalle modalità di ingresso del M. in Italia, all’atto della scarcerazione egli era privo di permesso di soggiorno, per cui ben poteva essere destinatario di un provvedimento di espulsione.
Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato e da rigettare, sussistendo la motivazione del decreto impugnato in questa sede, con conseguente rigetto del secondo motivo che chiede la cassazione del provvedimento di merito solo perché sarebbe formale la motivazione di esso, che rileva comunque circostanze vere e ostative alla permanenza in Italia dello straniero come la mancanza del permesso di soggiorno o del passaporto e del visto di ingresso; altrettanto è a dire per il terzo motivo di ricorso anche esso manifestamente infondato in quanto appare solo formale la censura del mancato uso dell’espressione accoglie o respinge il ricorso, cui fa espresso riferimento anche l’art. 13 della L. 286 del 1998, dal momento che la convalida del provvedimento di accompagnamento presso il C.I.E. del ricorrente, espressamente decisa dal giudice adito, implica il rigetto del ricorso contro l’espulsione. In sostanza, il trattenimento disposto dal questore comporta certamente una sorta di sospensione che conforma le scelte delle autorità amministrative di adeguarsi alla misura cautelare della Corte di Strasburgo, di cui non viene precisata la natura e il contenuto nel ricorso stesso che, per tale profilo, appare non autosufficiente e deve dichiararsi inammissibile. In sostanza, nella fattispecie, non è stata adottata una espulsione collegata alla particolare pericolosità dello straniero di cui all’art. 13, secondo comma, lett. c del Lgs. n. 286 del 1998 (su cui cfr. Cass. n. 17585 del 2010) ma solo un atto amministrativo vincolato che ha espulso lo straniero extracomunitario, perché non in possesso della documentazione che gli consente di fermarsi e trattenersi in Italia ed, entro tali limiti, il decreto del giudice di pace che rigetta tale ricorso, contro il provvedimento del Prefetto, convalidando quello consequenziale del Questore di accompagnamento presso un Centro di Identificazione e di espulsione non può che ritenersi motivato e conforme a legge, per cui la richiesta della sua cassazione non può che essere rigettata.
In conclusione, il relatore opina che il primo, secondo e terzo motivo del ricorso siano manifestamente infondati e debbano rigettarsi, mentre il quarto deve dichiararsi inammissibile; chiede pertanto al Presidente della sesta sezione di questa Corte di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 n. 1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, non condivide gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, con particolare riferimento all’affermata natura dell’espulsione ritenuta disposta solo per la irregolare presenza in Italia del M.
[...]
Il ricorso deve essere accolto perché dagli atti di causa è emerso che il ricorrente non è stato espulso
in via amministrativa perché irregolarmente presente in territorio italiano, ma in quanto ritenuto “persona pericolosa per la pubblica sicurezza in quanto condannato per reati di terrorismo internazionale”, come dimostra pure il provvedimento cautelare rivolto alle autorità amministrative della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
L’assoluta mancanza di ogni motivazione del provvedimento impugnato in ordine a tale profilo dell’espulsione, disposta ai sensi dell’art. 13, secondo comma, lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998 comporta l’omesso controllo dal giudice di pace della sussistenza dei presupposti di fatto dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dall’art. 1 della legge 27.12.1956 n. 1423, come sostituito dall’art. 2 della legge 3.8.1988 n. 327 (cfr. Nello stesso senso Cass. sez. 6 ord. 27 luglio 2010 n. 17585 con l’analitica indicazione di tali presupposti).
La mancanza di tali elementi di individuazione della pericolosità dello straniero nella motivazione del provvedimento impugnato, impone l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso perché manifestamente fondati, pur essendovi nel decreto del giudice le generalità del ricorrente, a differenza di quanto denunciato con il primo motivo di impugnazione.
Il terzo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento dei primi due, così come quello della pregiudizialità delle pronunce della Corte di Strasburgo nella presente causa, con riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in quella sede destinati alle autorità amministrative addette al controllo degli stranieri.
In conclusione il ricorso deve essere accolto perché manifestamente fondato nei suoi primi due motivi e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio della causa al giudice di pace di Benevento in persona di diverso giudicante, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, che, per la soccombenza, devono porsi a carico degli intimati in questa sede.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso poiché dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al giudice di pace di Benevento in persona di diverso giudicante anche per le spese della presente fase di legittimità.
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