Sanatoria stranieri 2012 - la Prefettura deve decidere entro 30 giorni
TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 422/2014 del 07/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 176 volte dal 31/03/2014
Il ricorrente, lavoratore straniero, chiede al TAR l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare avviato ad istanza del suo datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
Né appare rilevante, in senso ostativo, la documentazione prodotta dalla difesa erariale al fine di giustificare il ritardo e di dare indicazioni in ordine all’epoca in cui l’istanza verrà presumibilmente trattata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2630 del 2013, proposto da:
Mohamed Chaabani, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Bardi, presso il cui studio in Milano, via Podgora n. 7, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'Interno Prefettura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento nel procedimento avviato dal Sig. Taoufik Ben Maftah Chafroud in data 14 ottobre 2012 inerente la procedura di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il reclamo avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato mediante posta elettronica certificata in data 15 novembre 2013, il sig. Mohamed Chaabani ricorre innanzi a questo Tribunale al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare avviato ad istanza del sig. Taoufik Ben Maftah Chafroud, datore di lavoro del ricorrente, in data 14 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
Dichiara, altresì, il ricorrente di aver sollecitato, il 7 ottobre 2013, l’adozione del provvedimento finale, chiedendo eventualmente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, ai sensi del comma 11-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012 e che, nonostante tale iniziativa, il procedimento risulta non essere stato concluso.
2. Si è costituita l’Amministrazione resistente, la quale ha depositato la nota della Prefettura di Milano - Ufficio territoriale del Governo, Sportello unico per l’immigrazione prot. n. 0043423 del 22 novembre 2013, recante l’esposizione delle ragioni del ritardo nel provvedere, nonché indicazioni sui tempi di valutazione dell’istanza relativa alla posizione del ricorrente (dopo la metà di gennaio 2014).
3. Nell’ambito del presente giudizio, il ricorrente ha altresì proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto 327/2013, con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso questo Tribunale ha respinto l’istanza di ammissione al suddetto beneficio in relazione al ricorso di cui è causa, con la seguente motivazione: “sussiste la manifesta infondatezza delle ragioni vantate, di cui all’art. 74, comma 2, del DPR nr. 115 del 30 maggio 2002 in quanto il ricorso appare irricevibile”.
4. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre preliminarmente valutare la questione concernente la ricevibilità del ricorso.
5.1 Osserva, al riguardo, il Collegio che l’articolo 35, comma 1, lettera a), cod. proc. amm. dispone che il giudice debba dichiarare, anche d’ufficio, l’irricevibilità del ricorso “se accerta la tardività della notificazione o del deposito”.
Nel caso in esame è incontrovertibile la tempestività del deposito, avvenuto il 19 novembre 2013, ossia quattro giorni dopo la notificazione.
Con riferimento invece alla notificazione, si rileva quanto segue:
- l’istanza del datore di lavoro del ricorrente, finalizzata all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 5 del d.lvo n. 109 del 2012, è stata presentata il 14 ottobre 2013;
- poiché non constano disposizioni specifiche relative alla durata del procedimento in argomento, trova applicazione la previsione generale residuale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che fissa ordinariamente in trenta giorni il termine per l’adozione del provvedimento finale;
- il procedimento avrebbe, quindi, dovuto concludersi il 13 novembre 2012;
- l’articolo 31, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce che l’azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento;
- il ricorso è stato notificato il 15 novembre 2013, ossia un anno e due giorni dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
5.2 In tale quadro fattuale, si pone il problema di stabilire se il termine annuale di cui al richiamato articolo 31, comma 2, cod. proc. amm. sia soggetto alla sospensione feriale, ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Al riguardo, non ignora il Collegio l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale in base al quale il termine per proporre l’azione avverso il silenzio avrebbe natura sostanziale e non processuale e, quindi, non sarebbe soggetto alla sospensione feriale (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 5 settembre 2013, n. 1815). Tale orientamento – peraltro minoritario – appare tuttavia non convincente, in quanto la ritenuta natura sostanziale del termine implicherebbe la sua rilevanza anche al di fuori del processo; circostanza, questa, che non sembra però ricorrere, in quanto non pare doversi dubitare che il decorso del predetto termine non comporti, di per sé, né il venir meno dell’illegittimità del ritardo, né – tantomeno – del potere-dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza. Ciò che si esaurisce allo spirare del termine, dunque, è solo e unicamente la possibilità per l’interessato di far valere quella illegittimità attraverso lo specifico rimedio processuale dell’azione avverso il silenzio.
Se così è, deve quindi concludersi per la natura processuale del termine di cui all’articolo 31, comma 2, cod. proc. amm. e, quindi, per la soggezione dello stesso alla regola generale della sospensione feriale, derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative (Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 137).
D’altra parte, per la necessità di ritenere che il termine annuale per proporre il ricorso avverso il silenzio rimanga sospeso per complessivi quarantasei giorni, in ragione dell’applicazione della legge n. 742 del 1969, si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato (sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4838) e nello stesso senso risulta orientata la prevalente giurisprudenza di primo grado (cfr., tra le più recenti: TAR Toscana, sez. II, 26 novembre 2013, n. 1618; TAR Lazio, sez. II quater, 21 novembre 2013, n. 9965; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 16 maggio 2013, n. 1381).
5.3 In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso sia ricevibile.
6. La ritenuta ricevibilità del ricorso proposto dal sig. Chaabani comporta l’accoglimento del reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che aveva – come detto – negato il beneficio proprio assumendo l’irricevibilità del ricorso. E invero, oltre alla tempestività dell’atto introduttivo del presente giudizio, consta altresì la regolare autocertificazione da parte del ricorrente del proprio reddito, senza che né la Commissione né l’Agenzia delle entrate, alla quale il reclamo è stato notificato, abbiano avuto nulla da rilevare sul punto.
7. Nel merito, il ricorso merita accoglimento, in quanto è incontroverso l’avvio, a istanza del datore di lavoro del sig. Chaabani, del procedimento di emersione dal lavoro irregolare del medesimo ricorrente, ed è altresì certo il decorso del termine di trenta giorni senza che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza. Né appare rilevante, in senso ostativo, la documentazione prodotta dalla difesa erariale al fine di giustificare il ritardo e di dare indicazioni in ordine all’epoca in cui l’istanza verrà presumibilmente trattata, in quanto non consta al Collegio l’intervenuta adozione del provvedimento conclusivo.
Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo per il Ministero dell’interno – Prefettura di Milano, di provvedere sull’istanza, concludendo il relativo procedimento entro il termine massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se eseguita anteriormente.
8. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo per il Ministero dell’interno – Prefettura di Milano, di provvedere sull’istanza, concludendo il relativo procedimento entro il termine massimo di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se eseguita anteriormente;
- dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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