Sanatoria lavoratori 2012: il procedimento va concluso entro trenta giorni dalla domanda
TAR Lombardia, Sezione Seconda, Sentenza del 3 dicembre 2013, n. 2684
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 128 volte dal 20/02/2014
E’ illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura e, pertanto, in accoglimento del ricorso, si ordina a quest’ultima di provvedere sull’istanza di emersione del ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
Tanto precisato, nel caso di specie l’autorità amministrativa non ha concluso il procedimento nel suddetto termine posto che la dichiarazione di emersione da lavoro irregolare è stata presentata in data 20 settembre 2012 e, ad oggi, non è stato ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[…]
per l'annullamento
del silenzio- inadempimento nel procedimento avviato dalla sig.ra Yyyy titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Milano, via Xxxx 123, in data 20 settembre.2012 inerente la procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 d.lgs. 109/2012;
[….]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 20 settembre 2012, la sig.ra Yyyy ha inoltrato presso la Prefettura della Provincia di Milano una dichiarazione di emersione da lavoro irregolare in favore delle ricorrente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012.
L’Amministrazione, a seguito della suddetta dichiarazione, non ha adottato alcun provvedimento.
L’interessata chiede pertanto che venga accertata la sussistenza del silenzio inadempimento e che, conseguentemente, venga ordinato all’Autorità amministrativa di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
[…]
Il ricorso è fondato.
Stabilisce l’art. 5, comma primo, del d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che “i datori di lavoro (…) che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione…”.
Tale dichiarazione consente, ove ne sussistano tutte le condizioni di legge, la regolarizzazione del lavoratore straniero al quale, in esito al procedimento, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
La durata massima del procedimento non è indicata dalle norme contenute nel suindicato art. 5 del d.lgs. n. 109/2012; sicché vale il termine generale di trenta giorni, decorrente dal momento di presentazione dell’istanza, di cui all’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Nel caso di specie l’Autorità amministrativa non ha concluso il procedimento nel suddetto termine posto che, come detto, la dichiarazione di emersione da lavoro irregolare è stata presentata in data 20 settembre 2012 e che, ad oggi, non è stato ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
Non hanno poi rilievo, ai fini che qui interessano, le comunicazioni di preavviso di rigetto inviate all’istante ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, delle quali l’Amministrazione ha fornito notizia con la nota del 14 ottobre 2013.
Va invero osservato che l’ultima di tali comunicazioni è stata ricevuta dal datore di lavoro e dal lavoratore in data 6 maggio 2013 e che, quindi, nonostante l’effetto interruttivo spiegato dalla comunicazione stessa ai sensi del citato art. 10 bis della legge n. 241/90, il termine di trenta giorni di durata massima del procedimento è comunque ancora interamente trascorso, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento.
Va pertanto rilevata la sussistenza del silenzio inadempimento e, conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte, deve essere ordinato all’Amministrazione di provvedere sulla dichiarazione di regolarizzazione depositata dalla sig.ra in data 20 settembre 2012 entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
[…]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di cui in motivazione entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
[…]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 […]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 3 DICEMBRE 2013
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