Sanatoria, la partecipazione alla messa di una missione di fedeli vale come prova di presenza
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1266/2014 del 19/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 69 volte dal 17/08/2015
La Prefettura di Brescia ha emanato il provvedimento sfavorevole, adducendo quale motivo ostativo la mancata dimostrazione della presenza sul territorio nazionale dal 31/12/2011 (condizione minima necessaria per poter accedere alla procedura di regolarizzazione di cui al D. Lgs. 109/2012).
La Missione per i fedeli migranti – al pari di ogni Centro di accoglienza – è assimilata agli “organismi pubblici” nel parere dell’Avvocatura generale dello Stato, reso al Ministero dell’Interno in data 4/10/2012. Il parere predetto fornisce un’ampia interpretazione della locuzione “organismo pubblico” utilizzata dal D. Lgs. 109/2012, fino a comprendervi soggetti, anche privati, che istituzionalmente svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico come quello di cui alla presente controversia (sentenza breve Sezione 11/2/2014 n. 144).
In definitiva possono essere valorizzate le attestazioni rilasciate anche da istituti religiosi che si occupino di accoglienza o assistenza agli stranieri (cfr. sentenza breve Sezione 13/5/2014 n. 504).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2014, proposto da:
Tomyn Oleksandra, Francesca Franzelli, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, con domicilio eletto presso Aldo Luca Nobili Ambrosini in Brescia, c.so Cavour, 27;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 15/7/2014, DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che la Prefettura di Brescia ha emanato il provvedimento sfavorevole, adducendo quale motivo ostativo la mancata dimostrazione della presenza sul territorio nazionale dal 31/12/2011 (condizione minima necessaria per poter accedere alla procedura di regolarizzazione di cui al D. Lgs. 109/2012);
- che il ricorrente ha tra l’altro prodotto, al fine di fornire un principio di prova di tale circostanza, una dichiarazione rilasciata dal Cappellano della Chiesa Greco-cattolica Ucraina annessa alla parrocchia di S. Giovanni Battista alla Stocchetta di Brescia;
- che la medesima attesta che la ricorrente ha frequentato la messa in rito bizantino nella Chiesa S. Croce di Via Moretto n. 16 dalla fine del 2011 sino al giugno 2014;
Evidenziato in diritto:
- che il la Missione per i fedeli migranti – al pari di ogni Centro di accoglienza – è assimilato agli “organismi pubblici” nel parere dell’Avvocatura generale dello Stato, reso al Ministero dell’Interno in data 4/10/2012;
- che il parere predetto fornisce un’ampia interpretazione della locuzione “organismo pubblico” utilizzata dal D. Lgs. 109/2012, fino a comprendervi soggetti, anche privati, che istituzionalmente svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico come quello di cui alla presente controversia (sentenza breve Sezione 11/2/2014 n. 144);
- che in definitiva possono essere valorizzate le attestazioni rilasciate anche da istituti religiosi che si occupino di accoglienza o assistenza agli stranieri (cfr. sentenza breve Sezione 13/5/2014 n. 504);
- che pertanto è stato addotto un argomento di prova suscettibile di attestare la presenza del ricorrente in Italia al 31/12/2011;
- che la Sezione ha stabilito il termine “a ritroso” di 6 mesi rispetto al 31/12/2011, quale intervallo temporale nel cui ambito (secondo un giudizio di verosimiglianza e le regole della comune esperienza) la presenza in Italia può far logicamente presumere la permanenza dello straniero fino alla data fissata dal D. Lgs. 109/2012;
- che si può ritenere integrato il requisito elevato dal legislatore a presupposto per l’attivazione della procedura di emersione;
- che in conclusione il ricorso è fondato e merita accoglimento, con obbligo della Prefettura di riaprire il procedimento di regolarizzazione e di approfondire la dichiarazione predetta (con l’audizione del Cappellano suo autore);
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce dei plausibili dubbi interpretativi sulla nozione di “organismi pubblici”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente FF
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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