La documentazione rassegnata dallo straniero per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato rispetto alla data utile (31/12/2011) indicata dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242). Correttamente l’amministrazione ha ritenuto inidonea la certificazione disconosciuta dall’autorità sanitaria che l’avrebbe rilasciata.