Sanatoria 2012, va accolta la domanda di regolarizzazione anche se l'azienda ha messo in cassa integrazione alcuni lavoratori regolari
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 453/2014 del 11/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 87 volte dal 08/10/2015
Per quanto possa apparire inverosimile che, a fronte di dipendenti regolari posti in cassa integrazione, l’azienda assuma e si avvalga contemporaneamente di dipendenti irregolari, la presunta insussistenza del rapporto di lavoro, oggetto del presente ricorso, viene dedotta esclusivamente sulla base di elementi indiziari.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2014, proposto da:
Nasir Mehmood, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Paolinelli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento in data 2.7.2014 di rigetto dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che, per quanto possa apparire inverosimile che, a fronte di dipendenti regolari posti in cassa integrazione, l’azienda assuma e si avvalga contemporaneamente di dipendenti irregolari, la presunta insussistenza del rapporto di lavoro, oggetto del presente ricorso, viene dedotta esclusivamente sulla base di elementi indiziari che potrebbero confliggere con gli elementi probatori legali di cui all’art. 5 comma 11-bis del D.Lgs. n. 109/2012 (ovvero pagamento delle somme di cui al comma 5 e presenza al 31 dicembre 2011) secondo l’interpretazione applicativa adottata ripetutamente da questo Tribunale in sede cautelare (cfr., tra le ultime, TAR Marche Ord. 21/11/2014 n. 425);
- che, di conseguenza, gli effetti dell’impugnato diniego possono essere sospesi affinché l’amministrazione completi l’istruttoria rideterminandosi sulla vicenda previa assegnazione, al datore di lavoro e al ricorrente, di un termine congruo per provvedere all’eventuale integrazione necessaria ai sensi di cui al citato art. 5 comma 11-bis;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopraindicate.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Ord. 4.5.2012 n. 1675).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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