Sanatoria 2012, unica espulsione che impedisce accesso a procedura regolarizzazione è quella amministrativa disposta per motivi di ordine pubblico o sicurezza
T.A.R. Campania, sez. sesta, sent. n. 595/2016 del 02/12/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’art. 5, comma 13, lett. a) del d. lgs. 109/2012 prevede che non possono essere ammessi alla procedura di regolarizzazione “i lavoratori stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005,
Non contempla, pertanto, né la condanna ex art. 10 bis del citato d. lgs n. 286/1998 per ingresso e soggiorno illegale, né l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla condanna ex art. 10 bis, secondo la previsione dell’art. 16, comma 1, del T.U. cit.
L’espulsione che non consente la “emersione” del lavoro irregolare è solo quella disposta in via amministrativa per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; in tali casi, in mancanza di revoca di un precedente decreto di espulsione ancora efficace, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, ex art. 4 comma 6, art. 5, comma 5, ed art. 13, comma 13, t. u. n. 286 del 1998, secondo cui lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, le ipotesi ostative all'emersione, previste dall'art. 5, comma 13, d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, hanno tutte carattere eccezionale, perché concernono stranieri condannati per delitti di particolare gravità (contro la personalità dello Stato o per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato o per motivi di sicurezza nazionale), e sono di stretta interpretazione, poiché impediscono la regolarizzazione della posizione lavorativa dello straniero a cagione di comportamenti illeciti ai quali la legge connette una presunzione di pericolosità dello straniero. Al di fuori di tali tassative ipotesi, non vi può essere spazio né per una interpretazione estensiva, né per un'applicazione analogica delle cause ostative (Cfr. Cons. Stato, Sez. III., n. 1730 del 01/04/2015, n. 5960 del 02/12/2014).
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