Sanatoria 2012, se posizione previdenziale aperta in ritardo dal consulente del lavoro, lo straniero ha diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 1220/2014 del 27/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 94 volte dal 29/10/2015
Era stata negata la regolarizzazione in quanto non risultavano versati i contributi previdenziali dal datore di lavoro,mentre ogni altro requisito per ottenere la regolarizzazione risultava integrato. Per un errore del consulente del lavoro dell’impresa presso cui aveva lavorato non era stata inviata telematicamente la posizione previdenziale,per cui l’errore era riconducibile al datore di lavoro.
Dalla documentazione prodotta in atti dal ricorrente risulta che l’impresa, che aveva presentato la domanda di regolarizzazione, ha versato, anche se in ritardo, i contributi previdenziali regolarizzando così la posizione contributiva del ricorrente medesimo.
Essendosi perfezionati tutti i requisiti cui l’art. 5, comma 11 bis, D.lgs. 109/2012 subordina il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, il provvedimento va annullato affinché l’amministrazione si ridetermini concedendo il permesso previsto dalla norma sopra richiamata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2014, proposto da:
Jaskaran Singh, rappresentato e difeso dagli avv.ti Loris Salvato, Paolo Alberto Tinchelli, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero dell'Interno; U.T.G. - Prefettura di Modena, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso dalla Prefettura di Modena il 16.06.14 e notificato il 26.06.14, di diniego della regolarizzazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stata negata la regolarizzazione in quanto non risultavano versati i contributi previdenziali dal datore di lavoro, mentre ogni altro requisito per ottenere la regolarizzazione risultava integrato.
Nell’unico motivo di ricorso faceva presente che per un errore del consulente del lavoro dell’impresa presso cui aveva lavorato non era stata inviata telematicamente la sua posizione previdenziale, per cui essendo l’errore riconducibile al datore di lavoro spettava al ricorrente un permesso per attesa occupazione.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta in atti dal ricorrente risulta che l’impresa, che aveva presentato la domanda di regolarizzazione, ha versato, anche se in ritardo, i contributi previdenziali regolarizzando così la posizione contributiva del ricorrente medesimo.
Essendosi perfezionati tutti i requisiti cui l’art. 5, comma 11 bis, D.lgs. 109/2012 subordina il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, il provvedimento va annullato affinché l’amministrazione si ridetermini concedendo il permesso previsto dalla norma sopra richiamata.
Poichè al momento in cui l’amministrazione ha valutato la posizione del ricorrente, non risultava il versamento dei contributi previdenziali, appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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