Sanatoria 2012,se pende ricorso straordinario avverso rigetto domanda il lavoratore ha comunque diritto immediato a permesso di soggiorno per attesa occupazione
T.A.R. Sicilia, sezione quarta, sent. n. 548/2015 del 29/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La Prefettura di Catania - Sportello Unico Immigrazione ha rigettato detta istanza di emersione, asserendo che la predetta società datrice di lavoro non avrebbe provveduto al versamento dei contributi INAIL e INPS relativi alla posizione del ricorrente. Avverso detto provvedimento, la società ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, tuttora in attesa di essere definito.
Ritiene il Collegio che la prospettazione di parte ricorrente meriti completa adesione.
Il comma 11-bis del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 prevede che nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Consegue che il ricorrente potrebbe, quanto meno, avere diritto, qualora non sussistano ulteriori elementi ostativi diversi da quelli riguardanti esclusivamente il datore di lavoro, al rilascio di un diverso provvedimento, vale a dire il permesso di soggiorno per attesa occupazione, oggetto specifico della sua richiesta rimasta inevasa dall’Amministrazione, che, quindi, inopinatamente, continua a non pronunciarsi su di essa, trincerandosi sulla pendenza di un procedimento giurisdizionale relativo a diverso permesso.
Ciò posto, a mente dell’art. 31 c.p.a., una volta decorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento (evento da ritenersi verificato, in assenza di avversa deduzione ex adverso), senza l’adozione del provvedimento richiesto, l’interessato può richiedere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2339 del 2014, proposto da:
Fathi Lakhal, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Fresta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, Via Oliveto Scammacca, 23/C;
contro
Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del silenzio - inadempimento formatosi con l’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del D.lgs. 286/1998 (ovvero, del termine di 30 giorni dettato in generale dall’art. 2, comma 2, della Legge n..241/1990) per la conclusione del procedimento avviato a seguito della richiesta di “permesso di soggiorno per attesa di occupazione” avanzata ai sensi dell’art. 5, comma 11-bis del D.Lgs. n. 109/2012 dal sig. Lakhal Fathi in data 20/06/2014;
2) ogni ulteriore atto e/o comportamento, anche sconosciuto, precedente o successivo, propedeutico, connesso e/o consequenziale al formarsi del suddetto silenzio - inadempimento,
e per l’accertamento
della sussistenza in capo alla Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo dell’obbligo di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo avviato a seguito della predetta richiesta di permesso di soggiorno ex art. 5, comma 11-bis del D.Lgs. n. 109/2012 presentata dal ricorrente il 20/06/2014 e sino ad oggi rimasta inesitata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 5/12/2011, il ricorrente, all’epoca regolarmente soggiornante in Italia, è stato assunto dalla società BM PAV s.r.l., con sede in Giarre, per svolgere mansioni di operaio edile con contratto di 40 ore settimanali.
Essendo medio tempore scaduto il permesso di soggiorno di cui questi era titolare, in data 25/09/2012, la BM PAV s.r.l. ha presentato per via telematica, previo pagamento del prescritto contribuito forfetario di € 1.000,00, apposita dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012.
Con nota prot. n. P-CT/L/N/2012/100452 del 10/10/2013, la Prefettura di Catania - Sportello Unico Immigrazione ha rigettato detta istanza di emersione, asserendo che la predetta società datrice di lavoro non avrebbe provveduto al versamento dei contributi INAIL e INPS relativi alla posizione del ricorrente.
Avverso detto provvedimento, la BM PAV s.r.l. ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, tuttora in attesa di essere definito.
A seguito del predetto provvedimento di rigetto emanato per (asserite) cause imputabili alla società datrice di lavoro, il ricorrente, in data 20/06/2014, ha inoltrato apposita istanza con la quale ha chiesto alla Prefettura di Catania il rilascio di un “permesso di soggiorno per attesa occupazione” ai sensi dell’art. 5, comma 11-bis del D.Lgs. n..109/2012.
La Prefettura di Catania, anziché esitare la detta istanza, ha emanato la nota prot. n. P-CT/L/N/2012/100452 del 24/06/2012, con la quale ha comunicato che per la definizione del procedimento avente a oggetto la richiesta di “permesso di soggiorno per attesa occupazione” avanzata dall’odierno ricorrente occorrerebbe attendere la definizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da BM PAV s.r.l. avverso il sopra citato provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare a suo tempo inoltrata dall’anzidetta società datrice di lavoro.
Con il ricorso in esame, asserisce il ricorrente che la detta nota prefettizia costituisce un atto dal contenuto soprassessorio, atteso che l’Amministrazione procedente avrebbe rinviato sine die la conclusione del procedimento avviato a seguito dell’istanza di permesso di soggiorno presentata in forza dell’art. 5, comma 11-bis del D.Lg. n.109/2012, determinando così un arresto procedimentale a tempo indeterminato e un’immediata lesione della sua posizione giuridica.
L’Amministrazione, costituitasi, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 29.1.2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che la prospettazione di parte ricorrente meriti completa adesione.
Come di recente ribadito dalla Sezione (cfr. TAR Catania, IV, 14.11.2014, n. 2966) <<il comma 11-bis del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (introdotto dall’art. art. 9 comma 10 del D. L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) prevede . . che “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione...”.
<<La novella del 2013 ha quindi recepito l'orientamento giurisprudenziale già formatosi sull'analoga disposizione contenuta nell'art. 1-ter della L. n. 102/2009 (cfr. ex plurimis, TAR Marche, ord. n. 323/2012 e successiva sentenza n. 521/2013, con riferimento alla sanatoria del 2009).
<< Del resto (cfr. TAR Piemonte, I, 7.2.2014, n. 247), «il senso di quest’ultima disposizione è stato chiarito dal Ministero dell’Interno con circolare del 10 luglio 2013, nella quale si è precisato “nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (ossia tutte le ipotesi che hanno causato parere negativo da parte della Questura o della Direzione territoriale del lavoro), la notifica di rigetto inviata al lavoratore verrà integrata dalla convocazione dello stesso presso lo Sportello Unico. Quest’ultimo ufficio, previa verifica dei pagamenti delle somme previste dall’art. 5 comma 5 del D. lgs. 109/2012 consultabili sui citati elenchi forniti dall’INPS, e del requisito della presenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011, provvederà al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore del lavoratore”».
Consegue che il ricorrente potrebbe, quanto meno, avere diritto, qualora non sussistano ulteriori elementi ostativi diversi da quelli riguardanti esclusivamente il datore di lavoro, al rilascio di un diverso provvedimento, vale a dire il permesso di soggiorno per attesa occupazione, oggetto specifico della sua richiesta rimasta inevasa dall’Amministrazione, che, quindi, inopinatamente, continua a non pronunciarsi su di essa (cfr. informativa all’Avvocatura dello Stato del 4.12.2014, depositata il 21.12.2015), trincerandosi sulla pendenza di un procedimento giurisdizionale relativo a diverso permesso e la cui sussistenza costituisce, semmai, proprio il presupposto per il rilascio, nelle more della sua definizione, del titolo di soggiorno “alternativo” e “in attesa di occupazione” non espressamente denegato.
Ciò posto, a mente dell’art. 31 c.p.a., una volta decorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento (evento da ritenersi verificato, in assenza di avversa deduzione ex adverso), senza l’adozione del provvedimento richiesto, l’interessato può richiedere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
Il ricorso, per altro, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 31 c.p.a., non va esaminato in punto di fondatezza della pretesa, in quanto, in disparte ogni diversa considerazione in ordine alla prescrizione contenuta nella norma, la stessa esula dalla domanda proposta da parte ricorrente.
In ogni caso, il procedimento volto al rilascio del permesso per attesa occupazione richiede specifiche valutazioni da parte dell’Amministrazione, di guisa che non è possibile far conseguire dal silenzio serbato l’automatico obbligo di adozione dell’atto richiesto.
Pertanto, stante l’arresto del procedimento, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto che l’Amministrazione resistente lo concluda con provvedimento motivato, entro trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
1) accoglie il ricorso, statuendo l’obbligo all’Amministrazione intimata di pronunciarsi con motivato provvedimento entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione;
2) condanna l’Amministrazione resistente alla spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in € mille/00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
Dauno Trebastoni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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