Sanatoria 2012, se la domanda può essere accolta occorre dare un nuovo appuntamento, se al primo datore e lavoratore non si sono presentati
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 539/2015 del 15/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 154 volte dal 16/12/2015
Il provvedimento impugnato fonda la dichiarazione di archiviazione sul mancato riscontro (non giustificato) all’avviso di convocazione, da parte del datore di lavoro e della lavoratrice, per la definizione della pratica di emersione. Peraltro il procedimento era verosimilmente indirizzato verso un positivo esito, alla luce dell’assenza (sino a quel momento) di elementi ostativi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2015, proposto da:
Vishaka Chithra Kumari Balasooriya Mudiyanselage, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, con domicilio eletto presso Aldo Luca Nobili Ambrosini in Brescia, c.so Cavour 27;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 18/8/2014, RECANTE L’ARCHIVIAZIONE DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che il provvedimento impugnato fonda la dichiarazione di archiviazione sul mancato riscontro (non giustificato) all’avviso di convocazione, da parte del datore di lavoro e della lavoratrice, per la definizione della pratica di emersione;
- che peraltro il procedimento era verosimilmente indirizzato verso un positivo esito, alla luce dell’assenza (sino a quel momento) di elementi ostativi;
- che, alla luce di quant’ultima circostanza e nel bilanciamento degli interessi in conflitto (per cui lo straniero è portatore di una qualificata aspirazione – di particolare spessore – a protrarre il soggiorno sul territorio nazionale) risulta ragionevole qualificare la condotta come sanabile, e concedere un’ultima opportunità (cfr. ex plurimis, sentenze Sezione 6/11/2014 n. 1190; 12/2/2015 n. 252);
- che la Prefettura dovrà trasmettere alla ricorrente e al datore una raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la convocazione presso gli Uffici a data fissa (stabilita nei 7 giorni successivi dal plausibile ricevimento);
- che la spedizione dovrà essere effettuata alla lavoratrice ricorrente presso lo studio del suo difensore avv.to Aldo Luca Nobili Ambrosini (Corso Cavour n. 27 – Brescia), e al datore presso l’indirizzo indicato nella domanda di emersione;
- che in caso di omessa presentazione della lavoratrice alla data stabilita ovvero del difetto della documentazione indispensabile, la Prefettura potrà emettere un provvedimento di conferma dell’archiviazione già disposta;
- che in definitiva la pretesa azionata merita accoglimento, nei limiti appena esposti;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della condotta non perfettamente diligente della ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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