Sanatoria 2012, se il datore di lavoro non manda i documenti richiesti, il lavoratore ha comunque diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 1088/2014 del 30/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 106 volte dal 21/10/2015
La Prefettura, una volta ricevuta la domanda di emersione in favore del ricorrente, avrebbe dovuto richiedere i pareri alla Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro secondo quanto previsto dalla circolare congiunta tra i Ministeri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.9.2012.
Non si può la Prefettura trincerare dietro un’inadempienza documentale del datore di lavoro per affermare che non si ricade nei casi indicati nella circolare del 10.7.2013 per concedere il permesso per attesa occupazione; l’istruttoria va fatta comunque per verificare l’esistenza di tutti i requisiti per la concessione della sanatoria ed, una volta stabilito che cosa osta a tale esito, si potrà stabilire se sussiste o meno una responsabilità del datore di lavoro.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2014, proposto da:
Abdul Khalid, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Monteforte, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Libero Bergonzoni, 2/C;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ferrara, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Ferrara - Sportello Unico per l'Immigrazione il 31.07.14 di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui gli era stato negato il permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito di procedura di emersione non conclusasi positivamente per cause imputabili al datore di lavoro.
L’atto impugnato motiva il diniego poiché all’esito del preavviso di rigetto, il datore di lavoro non aveva fatto pervenire i documenti richiesti.
Nell’unico motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 5 D.lgs 109/2012 come modificato dal D.L. 76/2013 in quanto non essendosi conclusa la procedura di emersione per omissioni attribuibili al datore di lavoro, doveva essere rilasciato al lavoratore extracomunitario un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In particolare la doglianza riguarda l’interpretazione restrittiva data dalla Prefettura della circolare del Ministero dell’Interno in data 10.7.2013, in base alla quale il permesso poteva essere concesso solamente laddove vi sia stato un rigetto nel merito della domanda di regolarizzazione e non per mancata produzione di documenti.
Il Ministero dell’Interno si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella camera di consiglio del 9.9.2014 è stata disposta un’istruttoria per acquisire documentazione utile da parte dell’amministrazione per verificare se vi fossero o meno i presupposti per concedere la regolarizzazione, al di là della condotta del datore di lavoro.
Co nota del 13.10.2014 la Prefettura ha dato esito alla richiesta istruttoria precisando che per poter dare un permesso per attesa occupazione bisogna aver verificato in modo esauriente tutti presupposti per la detta concessione e stabilire quale sia la causa ostativa alla regolarizzazione e se essa dipende dal datore di lavoro può essere concesso il permesso richiesto.
Nel caso di specie, non essendo stati forniti documenti a suo tempo richiesti, non si era proceduto ad effettuare l’istruttoria con richieste alla Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Il ricorso merita accoglimento.
La Prefettura, una volta ricevuta la domanda di emersione in favore del ricorrente, avrebbe dovuto richiedere i pareri alla Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro secondo quanto previsto dalla circolare congiunta tra i Ministeri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.9.2012.
All’esito dell’istruttoria avrebbe potuto verificare se sussistevano i requisiti per accogliere l’istanza o, in caso contrario, sarebbe stata in grado di stabilire se la mancata integrazione di tutti i presupposti era attribuibile al datore di lavoro o meno con la conseguente decisione in merito alla concedibilità del permesso per attesa occupazione.
Il ricorrente afferma che, quanto al pagamento della somma forfettaria per presentare la domanda, ai contributi previdenziali ed alla presenza nel territorio nazionale prima del 31.12..2011, i requisiti erano presenti come risulta dai documento allegati al ricorso.
Non si può la Prefettura trincerare dietro un’inadempienza documentale del datore di lavoro per affermare che non si ricade nei casi indicati nella circolare del 10.7.2013 per concedere il permesso per attesa occupazione; l’istruttoria va fatta comunque per verificare l’esistenza di tutti i requisiti per la concessione della sanatoria ed, una volta stabilito che cosa osta a tale esito, si potrà stabilire se sussiste o meno una responsabilità del datore di lavoro.
Il provvedimento impugnato va annullato affinché l’amministrazione possa procedere nuovamente ad istruire la domanda, verificando se vi siano gli estremi per concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non potendo tale decisione essere condizionata dal comportamento inerte del datore di lavoro, che potrebbe aver perso interesse per qualsiasi ragione a completare l’iter della regolarizzazione.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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