Sanatoria 2012,se datore in passato non ha regolarizzato suoi dipendenti,si tratta di fatto non imputabile a lavoratore, che ha diritto a pds attesa occupazione
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 537/2015 del 15/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 86 volte dal 16/12/2015
Le lavoratrici coinvolte [in precedenti decreti flussi e sanatorie dal datore di lavoro] non risultano regolarizzate ai fini contributivi. Sul punto, si ricorda che è illegittimo il provvedimento il quale “…nel respingere la domanda di emersione per incapacità reddituale del datore di lavoro (o per qualunque altra causa a lui imputabile), ha omesso verificare i presupposti ex art. 5 co5 dl 109/12"
E dunque, secondo il giudice di secondo grado non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l’instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell'emersione.
Quindi i fatti descritti integrano eventi imputabili al datore di lavoro, e al limite ai soggetti all’epoca impiegati, per cui la lavoratrice ricorrente è del tutto estranea a rapporti denunciati ovvero costituiti nel passato (cfr. sentenze Sezione 6/11/2014 n. 1196; 18/12/2014 n. 1438).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2015, proposto da:
Tamara Sukhovetska, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Scalvi, con domicilio eletto presso Federico Scalvi in Brescia, Via Luzzago, 7;
contro
Ministero dell'Interno; U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 23/1/2015, RECANTE IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che il SUI ha applicato l’art. 5 comma 4 del D. Lgs. 109/2012, per cui “Non è ammesso, altresì, alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro”;
- che le lavoratrici coinvolte nelle procedure del 2004 e di emersione 2009 non risultano compiutamente regolarizzate ai fini contributivi;
- che, sul punto, deve essere richiamato l’art. 5 comma 11-bis del D. Lgs. 16/7/2012 n. 109;
- che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3451/2014, ha affermato l’illegittimità del provvedimento il quale “…nel respingere la domanda di emersione per incapacità reddituale del datore di lavoro (o, del resto, per qualunque altra causa a lui esclusivamente imputabile), ha omesso di verificare i presupposti di cui al citato art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012 per rilasciare al lavoratore straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione”;
- che, dunque, secondo il giudice di secondo grado non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l’instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell'emersione;
- che i fatti descritti integrano eventi imputabili al datore di lavoro, e al limite ai soggetti all’epoca impiegati, per cui la lavoratrice ricorrente è del tutto estranea a rapporti denunciati ovvero costituiti nel passato (cfr. sentenze Sezione 6/11/2014 n. 1196; 18/12/2014 n. 1438);
Considerato:
- che, relativamente alla posizione dell’esponente, sull’estensione dell’obbligo di versamento dei contributi ai fini dell’attestazione della veridicità del rapporto, questo Collegio ha ritenuto che la stessa può essere ragionevolmente limitata al contributo forfettario e ai contributi previdenziali per la durata di un semestre (cfr. ordinanza Sezione 12/6/2014 n. 377; sentenze brevi 23/10/2014 n. 1115; 12/2/2015 n. 250);
- che pertanto detto requisito è soddisfatto, in quanto il SUI (nella relazione del 27/3/2015) ha invocato l’omesso versamento dal IV° trimestre 2014;
- che, sul punto, appare incongruo penalizzare i lavoratori che hanno reso le proprie prestazioni per un arco temporale abbastanza esteso (superiore a 6 mesi), salvo l’obbligo di sanare tempestivamente la propria posizione nei confronti dell’INPS;
- che in conclusione il ricorso merita accoglimento, con obbligo per la Prefettura di riattivare il procedimento e di riesaminare la vicenda alla luce delle riflessioni appena svolte;
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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