Sanatoria 2012, non è ostativo all'accoglimento il fatto che il datore di lavoro sia sotto indagine penale
TAR Sicilia, sezione quarta, sent. n. 2520/2014 del 12/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 94 volte dal 02/11/2015
Da un lato, nella procedura di emersione in esame il legislatore attribuisce rilievo ostativo solo ad alcune circostanze e ad alcune tipologie di illecito penale che riguardano esclusivamente il lavoratore straniero (v. art. 1 ter, co. 13, della L. 102/2009). Dall’altro lato, l’eventuale responsabilità penale del datore di lavoro nel caso di specie è un elemento ancora sub iudice.
In ogni caso, comunque, non è accompagnata da una valutazione dell’amministrazione (se si esclude quella ipotetica e dubitativa indicata nel provvedimento) che dalla presunta condotta illecita del sig. Xxxx faccia discendere o derivare l’inesistenza dei presupposti di fatto e temporali dichiarati, a suo tempo, all’atto di avvio della procedura di emersione del rapporto di lavoro.
In sintesi, non è stata provata (ma neanche affermata) nel provvedimento impugnato la circostanza che le dichiarazioni relative alla emersione del rapporto di lavoro fornite dal sig. Xxxx (a prescindere dal loro eventuale rilievo penale, che dovrà essere accertato dal competente giudice) fossero non veritiere, ed imponessero quindi il rigetto della domanda. Né potrebbe trarsi argomentazioni in tal senso dalla mera circostanza – di per sé “neutra” sotto tale profilo - che il datore di lavoro abbia inoltrato richiesta di nulla osta per l’assunzione di altro straniero.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2011, proposto da:
Rajwinder Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Emanuela Lo Faro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Catania, via Asiago, 23;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione istituito presso la Prefettura-U.T.G. di Catania, in data 30/08/2010, con il quale è stata respinta l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata ai sensi della L. 102/2009 da Di Modica Salvatore in favore del lavoratore straniero Singh Rajwinder;
- del successivo provvedimento adottato dalla medesima amministrazione in data 11.06.2011, dopo l’ordinanza cautelare del Tar, con il quale è stata nuovamente rigettata, a seguito di riesame, l’istanza in questione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Lo straniero extracomunitario Singh Rajwinder ha proposto il ricorso in epigrafe avverso il provvedimento del 30/08/2010, emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione di Catania, con il quale è stata respinta l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata in suo favore ai sensi della L. 102/2009 dal datore di lavoro Di Modica Salvatore.
L’istanza di emersione era stata respinta sulla base del parere sfavorevole reso dalla Questura di Catania riportante non meglio specificate “notizie riservate”.
Il predetto provvedimento, conosciuto casualmente dallo straniero odierno ricorrente, è stato impugnato col ricorso in epigrafe notificato il 2.03.2011, assistito da domanda cautelare.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, chiarendo nell’allegato rapporto informativo le ragioni sulle quali il provvedimento di diniego risultava fondato.
Questa Sezione ha accolto con ordinanza n. 643/2011 la domanda cautelare, ritenendo violate le norme in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ed ha ordinato all’amministrazione di provvedere nuovamente, entro trenta giorni, sull’istanza.
Lo Sportello unico per l’immigrazione, in esecuzione dell’ordinanza, ha adottato in data 11 giugno 2011 un nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza, affidato alla seguente motivazione: a) il datore di lavoro è stato indagato per il reato di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000; b) ha anche reso agli organi di P.G. dichiarazioni contrastanti che fanno ritenere dubbia la effettiva sussistenza del rapporto di lavoro di cui è stata denunciata l’emersione, atteso che lo stesso dare di lavoro risulta aver presentato richiesta di nulla osta al lavoro subordinato a favore di un altro straniero, identificato come Singh Gurdeep; c) il datore di lavoro, inoltre, ha dichiarato al Fisco un reddito pari a zero, sicchè non gode dei presupposti reddituali necessari per onorare gli impegni contrattuali assunti.
Avverso tale nuova determinazione lo straniero è insorto con un nuovo ricorso (tecnicamente da qualificare come “motivi aggiunti”) col quale lamenta:
1.- Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti;
Il ricorrente deduce, in particolare, (i) di essere estraneo all’eventuale condotta penalmente rilevante tenuta dal datore di lavoro, allo stato comunque non ancora provata; (ii) che la pendenza dell’indagine penale avrebbe eventualmente imposto la sospensione della procedura amministrativa di emersione ed il contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia; (iii) che il requisito del possesso del reddito sarebbe stato male interpretato dall’ufficio, atteso che è sufficiente ai fini dell’emersione la dimostrazione (già fornita agli atti del procedimento) dell’esistenza di un reddito adeguato percepito dalla moglie convivente del datore di lavoro (Anastasio Maria Emilia);
2.- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, co. 5, del D. Lgs. 286/1998 – difetto di motivazione e disparità di trattamento;
si deduce che sarebbe insufficiente la motivazione del nuovo provvedimento, in quanto basata solo su una relazione di servizio che non assurge al rango di accertamento incontrovertibile;
3.- Col motivo in esame deduce, infine, il ricorrente che a distanza di due anni dall’avvio della procedura di emersione non è stato ancora rilasciato il titolo di soggiorno, nonostante il fatto che il rapporto di lavoro continui ad essere regolarmente espletato.
Con ordinanza n. 2580/2011 adottata il 26.10.2011, rilevato preliminarmente il mancato perfezionamento della notifica del ricorso, la Sezione ha assegnato alle parti dieci giorni di tempo per verificare l’intervenuta definizione del predetto adempimento di rito.
All’udienza del 12 giugno 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
I ricorsi in esame risultano ammissibili in quanto ritualmente notificati all’amministrazione intimata, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ne cura la rappresentanza e difesa per legge: il primo, in data 2.03.2011, da ritenere tempestivo in mancanza di alcun elemento che attesti il momento della ricezione del provvedimento da parte dell’odierno ricorrente; i motivi aggiunti, sono stati notificati in data 12.09.2011, e dunque entro il termine legale di impugnazione (tenuto conto della sospensione feriale dei termini).
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati nel merito e vanno accolti.
In primo luogo, deve essere confermata la valutazione resa in sede cautelare circa l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, resa in violazione dell’art. 3 della L. 241/90, e non agevolmente intellegibile allo straniero, anch’egli destinatario dell’atto e verosimilmente non edotto delle vicende penali a carico del datore di lavoro.
Anche il successivo provvedimento adottato dallo Sportello unico per l’immigrazione è da ritenere illegittimo alla luce della prima censura sollevata nei motivi aggiunti, laddove il ricorrente afferma l’irrilevanza della eventuale responsabilità penale del datore di lavoro rispetto alla conclusione della procedura di emersione. Ed infatti, da un lato, nella procedura di emersione in esame il legislatore attribuisce rilievo ostativo solo ad alcune circostanze e ad alcune tipologie di illecito penale che riguardano esclusivamente il lavoratore straniero (v. art. 1 ter, co. 13, della L. 102/2009). Dall’altro lato, l’eventuale responsabilità penale del datore di lavoro nel caso di specie è un elemento ancora sub iudice, e dunque da accertare; in ogni caso, comunque, non è accompagnata da una valutazione dell’amministrazione (se si esclude quella ipotetica e dubitativa indicata nel provvedimento) che dalla presunta condotta illecita del sig. Di Modica faccia discendere o derivare l’inesistenza dei presupposti di fatto e temporali dichiarati, a suo tempo, all’atto di avvio della procedura di emersione del rapporto di lavoro.
In sintesi, non è stata provata (ma neanche affermata) nel provvedimento impugnato la circostanza che le dichiarazioni relative alla emersione del rapporto di lavoro fornite dal sig. Di Modica (a prescindere dal loro eventuale rilievo penale, che dovrà essere accertato dal competente giudice) fossero non veritiere, ed imponessero quindi il rigetto della domanda. Né potrebbe trarsi argomentazioni in tal senso dalla mera circostanza – di per sé “neutra” sotto tale profilo - che il datore di lavoro abbia inoltrato richiesta di nulla osta per l’assunzione di altro straniero.
Quanto alla seconda ragione ostativa evidenziata dall’amministrazione, risulta fondata la censura mossa dal ricorrente laddove sostiene che non è stato preso in adeguata considerazione il reddito ascrivibile al nucleo familiare (anche se prodotto dalla sola moglie convivente del datore di lavoro) e documentato con il CUD 2010. Va ricordato, infatti, che l’art 1 ter, co. 4, lett. d, della L.102/2009, prescrive ai fini in esame il “possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito”.
In conclusione, assorbite le ulteriori censure, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese possono essere tuttavia compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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