Sanatoria 2012, la vendita di prodotti falsi o contraffatti non è reato ostativo all'accoglimento della domanda di regolarizzazione
TAR Emilia Romagna, sezione seconda, sent. n. 830/2014 del 26/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il reato di cui all’art. 171 ter L. n. 633 del 1941 (vendita di prodotti falsi o contraffatti) non rientra – per i limiti massimi edittali della pena – tra quelli previsti dall’art. 380 cod. proc. pen., con conseguente impossibilità di considerare tale elemento quale innesco del predetto automatismo ostativo all’accoglimento dell’istanza di emersione di lavoro irregolare in sanatoria.
Trattandosi, pertanto, di elemento di per sé insufficiente per valutare la condotta del lavoratore senegalese quale persona socialmente pericolosa, l’Autorità procedente avrebbe dovuto integrare la suddetta valutazione, con ulteriori elementi riferibili al complessivo comportamento dello straniero in Italia; valutazione, questa, che dal provvedimento impugnato non risulta essere stata effettuata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2013, proposto da:
Bassirou Sall, rappresentato e difeso dall'avv. Elia Valentini, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Mumolo, con studio in Bologna, via S. Felice n. 6 (c/o Studio legale associato);
contro
U.T.G. - Prefettura di Forli' - Cesena, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4 è domiciliato ex lege;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento in data 26/7/2013, con il quale U.T.G. – Prefettura di Forlì – Cesena, ha respinto l'istanza, ex L. n. 109 del 2012 del datore di lavoro del cittadino nigeriano odierno ricorrente di emersione del lavoro irregolare svolto da quest’ultimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Forlì' - Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, un cittadino di nazionalità senegalese impugna il provvedimento in data 26/7/2013, con il quale U.T.G. – Prefettura di Forlì – Cesena, ha respinto l'istanza del datore di lavoro del medesimo di emersione del lavoro irregolare svolto da quest’ultimo ex lege n. 109 del 2012.
A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti violazione dell’art. 5, comma 13 L. n. 109 del 2012; dell’art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998; violazione dell’art. 11, c. 1 delle Preleggi e dell’art. 25 Cost. e del principio di irretroattività della legge e rilevanti eccesso di potere sotto i profili dell’irragionevolezza e dell’ingiustizia manifesta.
Il Ministero dell’Interno intimato, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Con ordinanza collegiale n. 59 del 31 gennaio 2014, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, tenuto conto “…che il ricorso merita approfondimento a breve nella sede di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 cod. proc. Amm.”.
Alla pubblica udienza del 26/6/2014, la causa è stata chiamata; e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio ritiene che il presente ricorso meriti accoglimento, risultando fondato il primo mezzo d’impugnazione, rilevante violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 13, della L. n. 109 del 2012.
Tale norma prevede, infatti, in tema e nell’ambito di emersione di lavoro irregolare in sanatoria, al comma 13, che non sono ammessi automaticamente al relativo procedimento,i lavoratori stranieri che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. (relativo all’arresto obbligatorio in flagranza).
Il provvedimento impugnato é motivato sul ritenuto carattere assolutamente ostativo della condanna penale subita dal ricorrente con sentenza del Tribunale di Forlì in del 15/6/2005, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 171 ter L. n. 633 del 1941 (vendita di prodotti falsi o contraffatti) alla pena di mesi 2 di reclusione e di €. 600,00 di multa.
Tale reato non rientra – per i limiti massimi edittali della pena – tra quelli previsti dall’art. 380 cod. proc. pen., con conseguente impossibilità di considerare tale elemento quale innesco del predetto automatismo ostativo all’accoglimento dell’istanza di emersione di lavoro irregolare in sanatoria.
Né può rilevare, nella specie, la circostanza – rilevata dall’Autorità procedente nel gravato diniego -che tale reato sia automaticamente preclusivo all’accoglimento della domanda di rilascio (o di rinnovo) del permesso di soggiorno ex art. 4, c. 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998, trattandosi, all’evidenza, di procedimento ordinario non applicabile alla peculiare normativa in sanatoria di cui all’art. 5 L. n. 109 del 2012, che autonomamente e specificamente disciplina l’emersione di lavoro irregolare di tipo domestico svolto da cittadini stranieri.
Trattandosi, pertanto, di elemento di per sé insufficiente per valutare la condotta del lavoratore senegalese quale persona socialmente pericolosa, l’Autorità procedente avrebbe dovuto integrare la suddetta valutazione, con ulteriori elementi riferibili al complessivo comportamento dello straniero in Italia; valutazione, questa, che dal provvedimento impugnato non risulta essere stata effettuata.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato.
Il carattere assorbente del motivo accolto esime il Collegio dall’esaminare gli ulteriori motivi rassegnati in ricorso.
Il Collegio ritiene che sussistano, tuttavia, in ragione della peculiarità della controversia, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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