Il reato di cui all’art. 171 ter L. n. 633 del 1941 (vendita di prodotti falsi o contraffatti) non rientra – per i limiti massimi edittali della pena – tra quelli previsti dall’art. 380 cod. proc. pen., con conseguente impossibilità di considerare tale elemento quale innesco del predetto automatismo ostativo all’accoglimento dell’istanza di emersione di lavoro irregolare in sanatoria.