Sanatoria 2012 - la ricevuta di ricezione denaro tramite Western Union è idonea a provare la presenza in Italia al 31 dicembre 2011
T.A.R. Toscana, sezione seconda, sent. n. 2/2015 del 18/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Le attestazioni di versamento delle somme ivi indicate siano idonee a comprovare la presenza in Italia dello straniero che ha effettuato il versamento (o come nel caso in questione che ne è stato destinatario),in quanto rilasciate previo accertamento dell’identità dello stesso mediante esibizione del passaporto da parte di un soggetto esercente un pubblico servizio, quale la società Western Union.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2014, proposto da:
Faiz Al Haque, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Lorenzetti, con domicilio eletto presso Andrea Pagnini in Firenze, Via A. Giacomini, 25;
contro
U.T.G. - Prefettura di Prato in Persona del Prefetto Pro Tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento del 10.06.2014, con il quale la Prefettura di Prato ha disposto il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Prato in Persona del Prefetto Pro Tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con atto ritualmente notificato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento sopra indicato, con il quale la Prefettura di Prato ha disposto il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente, con la motivazione che “la documentazione/attestazione relativa alla presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale…non risulta essere stata rilasciata da un organismo pubblico”.
Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione del principio di uguaglianza, irragionevolezza, violazione di legge, in quanto, contrariamente a quanto avvenuto per situazioni analoghe nelle quali era stata sempre ritenuta valida la prova della presenza in Italia offerta mediante documentazione attestante trasferimento di denaro all’estero con Money Transfert, nella specie l’Amministrazione ha ritenuta non idonea la medesima documentazione.
Con precedente ordinanza collegiale n. 608/2014 è stato assegnato un termine all’Amministrazione affinché provvedesse al deposito della documentazione richiesta, tenuto conto della sua costituzione formale, ma l’istruttoria non è stata eseguita.
Alla camera di consiglio fissata per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 - Il ricorso è fondato.
Come noto, l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 109 del 2012 prevede che:”I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione………… In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”.
Documentazione idonea circa l’effettiva presenza in Italia del cittadino extracomunitario prima della data sopra indicata può ritenersi ogni documento credibile, vale a dire capace di comprovare in maniera plausibile la presenza dell’interessato sul territorio nazionale prima della data anzidetta, purché proveniente da un organismo che possa definirsi pubblico e cioè abilitato a svolgere una funzione latamente pubblica.
La giurisprudenza, anche di questa Sezione (cfr. sent. 14 luglio 2014 n. 1239), ha ritenuto che “la manifesta inidoneità della certificazione medica proveniente da un professionista privato emerge dalla stessa Circolare ministeriale n. 6121 del 2012 citata in ricorso (laddove si prevede che la documentazione debba provenire da "organismi pubblici"), argomentando che “la dichiarazione rilasciata da medico privato, non inquadrato in strutture pubbliche, non ha valore di certificazione amministrativa, in quanto proveniente da libero professionista non titolare di funzione pubblica, nel senso sopra segnalato” (nello stesso senso, T.A.R. Brescia, Sez. II, 31 luglio 2014 n. 1377; Idem, 30 gennaio 2014, n. 116).
Nella fattispecie, al fine di provare la sua presenza in Italia, il ricorrente ha documentato di aver ricevuto, in data 04.05.2011, una somma di denaro versatagli a mezzo della Western Union; la certificazione di detta operazione è stata effettuata, previo accertamento dell’identità personale dello stesso ricorrente mediante esibizione del passaporto, da parte di un soggetto esercente un pubblico servizio, come deve considerarsi il titolare dell’Agenzia ALI Call Center con sede in Prato, di cittadinanza italiana, che ha reso la relativa dichiarazione, in data 21.01.2014, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
L’idoneità della certificazione relativa al trasferimento di denaro attraverso la società Western Union a comprovare la presenza dello straniero in Italia, prima del 31 dicembre 2011, è stata già ammessa dalla giurisprudenza, in un caso in cui è stata riscontrata anche la sussistenza di un distacco temporale di non più di sette mesi tra tale versamento e la predetta data utile (cfr., TAR Brescia, II, 4 novembre 2014, n. 1156).
Ritiene il Collegio, come già affermato oltre che dalla giurisprudenza richiamata anche da analoghe pronunce rese da altri Tribunali, che le attestazioni di versamento delle somme ivi indicate siano idonee a comprovare la presenza in Italia dello straniero che ha effettuato il versamento (o come nel caso in questione che ne è stato destinatario), in quanto rilasciate previo accertamento dell’identità dello stesso mediante esibizione del passaporto da parte di un soggetto esercente un pubblico servizio, quale la società Western Union. L’Amministrazione avrebbe dovuto, dunque, prendere in considerazione la suddetta documentazione (rilasciata in un periodo ritenuto dalla giurisprudenza utile ai fini della prova richiesta dalla norma) ed accertarne la veridicità prima di pronunciarsi definitivamente sull’istanza di regolarizzazione rigettata con il provvedimento impugnato.
Nella fattispecie rileva, inoltre, che, nonostante l’istruttoria disposta alla precedente camera di consiglio, la medesima Amministrazione non abbia ritenuto di fornire al Collegio elementi di valutazione a sostegno del provvedimento impugnato.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Spese ed onorari di giudizio, non sussistendo allo stato una giurisprudenza consolidata sulla questione controversa, possono essere compensati tra le parti.
Poiché il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (con provvedimento della Commissione istituita presso questo Tribunale n. 76 del 16 ottobre 2014), va liquidato all’avv. Stefano Lorenzetti, difensore del predetto, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre a CPA e IVA e salva la ritenuta d’acconto sull’importo liquidato (al netto di CPA e IVA).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa spese ed onorari di giudizio tra le parti.
Liquida il compenso per le prestazioni di patrocinio a spese dello Stato rese dal difensore del ricorrente avv. Stefano Lorenzetti nella misura complessiva € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e salva la ritenuta d’acconto, come precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente, Estensore
Eleonora Di Santo, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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