Sanatoria 2012 - la dichiarazione del datore di lavoro sull'assunzione solo da Settembre 2012 non è sufficiente per il rigetto
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 715/2015 del 13/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 133 volte dal 26/12/2015
Il decreto impugnato si basa sul verbale di sommarie informazioni rese dal datore di lavoro al Corpo di Polizia Locale, dal quale si evince che il rapporto di lavoro è iniziato nel mese di settembre 2012. Ma innanzi ai Carabinieri il medesimo datore aveva in precedenza dichiarato di aver impiegato il lavoratore domestico presso la sua abitazione dal mese di aprile 2012.
La presenza di due dichiarazioni di opposto contenuto implica la necessità di un approfondimento da parte del SUI, che dovrà ricercare ulteriori elementi di giudizio: il rischio che le richieste di regolarizzazione mascherino assunzioni fittizie non è sufficiente a fondare la reiezione dell’istanza, dovendo la Prefettura valutare la vicenda alla luce di tutti gli elementi a disposizione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2015, proposto da:
Gurmeet Singh, rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta Geroldi, Melissa Cocca, con domicilio eletto presso Simonetta Geroldi in Brescia, Via Diaz, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 30/1/2015, RECANTE LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che il decreto impugnato si basa sul verbale di sommarie informazioni rese in data 6/12/2014 dal datore di lavoro al Corpo di Polizia Locale di Brescia, dal quale si evince che il rapporto di lavoro è iniziato nel mese di settembre 2012;
- che è vero che questo Tribunale (cfr. sentenze brevi Sezione 11/2/2014 n. 142; 14/4/2014 n. 384; 29/5/2014 n. 579; 29/7/2014 n. 858) ha ripetutamente affermato – richiamandosi all’avviso manifestato dal Consiglio di Giustizia Amministrativo della Sicilia (8/10/2013 n. n. 753) – che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio alla Polizia giudiziaria fanno fede in ordine agli elementi di fatto (anche nel caso esaminato dal C.G.A: non avvenuta maturazione del periodo minimo di tre mesi), rilevanti ai fini della regolarizzazione (in quel caso, ex lege 102/2009): e cioè della “inosservanza del suddetto termine di impiego”;
- che la ricostruzione dei fatti compiuta innanzi all’autorità può tuttavia essere superata con elementi convincenti a supporto, da valorizzare anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III – 26/9/2014 n. 4855;
Considerato:
- che, innanzi ai Carabinieri della Stazione di Brescia San Faustino, il medesimo datore aveva in precedenza dichiarato (cfr. verbale di sommarie informazioni del 19/9/2014) di aver impiegato il lavoratore domestico presso la sua abitazione dal mese di aprile 2012;
- che, in aggiunta, il datore aveva sostenuto che il rapporto è tutt’ora in corso e che i contributi sono stati regolarmente versati;
- che la presenza di due dichiarazioni di opposto contenuto implica la necessità di un approfondimento da parte del SUI, che dovrà ricercare ulteriori elementi di giudizio;
- che sussiste il rischio – evidenziato dall’amministrazione – che le richieste di regolarizzazione mascherino assunzioni fittizie, e tuttavia è opinione del Collegio che tale “possibilità” non sia sufficiente a fondare la reiezione dell’istanza, dovendo la Prefettura valutare la vicenda alla luce di tutti gli elementi a disposizione (come, ad esempio, i versamenti contributivi);
- che in conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, per le questioni che restano da chiarire in sede procedimentale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il gravame in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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