Sanatoria 2012, la condanna per reato riguardante stupefacenti, nella fattispecie più lieve, non è ostativa
T.A.R. Toscana, sezione seconda, sent. n. 2117/2014 del 04/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 123 volte dal 22/09/2016
In termini generali, la Sezione ritiene di poter condividere l’impostazione generale del ricorrente che conclude per l’impossibilità di riportare la condanna ex art. 73, 5° comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla previsione automaticamente ostativa di cui all’art. 5, 13° comma lett. c) del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
L’intera problematica deve pertanto essere valutata alla luce della diversa previsione dell’art. 5, 13° comma lett. d) del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che, sostanzialmente recependo gli esiti del precedente provvedimento normativo di sanatoria alla luce della sentenza 6 luglio 2012 n. 172 della Corte costituzionale, ha previsto che <<nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2014, proposto da:
Rachid Garmouma, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Noci, ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze, Via Vittorio Emanuele II n. 173;
contro
U.T.G. - Prefettura di Firenze - Sportello Unico Per L'Immigrazione, in persona del Dirigente p.t., e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, domiciliano;
per l'annullamento
del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione - Prefettura di Firenze prot. P-F1/L/N/2012/101913 del 26 giugno 2014, spedito a mezzo posta il 02/07/2014 e ricevuto il 04/07/2014, di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare domestico presentata dal datore di lavoro, Lidia Mirciu, a favore del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al medesimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Firenze - Sportello Unico Per L'Immigrazione e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25 settembre 2012, la Sig.ra Mirciu Lidia presentava allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Firenze dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in favore del cittadino marocchino Garmouma Rachid, nato il 30 maggio 1982.
Con provvedimento 26 giugno 2014 prot. n. P-FI/L/N/2012/101913, il Dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Firenze respingeva l’istanza; a base del diniego era posto il parere negativo alla regolarizzazione espresso dalla Questura di Firenze, sulla base di una condanna del Sig. Garmouma Rachid per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309/1990.
Con il ricorso in esame, il Sig. Garmouma Rachid ha, quindi, impugnato tale provvedimento deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’ostatività rappresentata dalla sentenza di condanna indicata nel provvedimento medesimo, trattandosi di condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, 5° comma, D.P.R. n. 309/90, con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate.
Il ricorso è fondato.
La previsione dell’art. 5, 13° comma lett. c) e d) del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 prevede l’impossibilità di ammettere alla procedura di sanatoria i <<lavoratori stranieri:
……..c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice>>.
Nel caso di specie, la condanna in materia di stupefacenti riportata dal ricorrente va ricondotta all’ipotesi attenuata prevista dall’art. 73, 5° comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Ciò premesso, non può che ribadirsi quanto già in altre occasioni affermato dalla Sezione, e cioè che <<In termini generali, la Sezione ritiene di poter condividere l’impostazione generale del ricorrente che conclude per l’impossibilità di riportare la condanna ex art. 73, 5° comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla previsione automaticamente ostativa di cui all’art. 5, 13° comma lett. c) del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (che, in buona sostanza richiama i reati previsti dall’art. 380 c.p.p.); una condanna penale per il reato previsto all’art. 73, 5° comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 non può, infatti, essere riportata alla previsione dell’art. 380 c.p.p., in virtù dell’espressa esclusione prevista dall’art. 380, 2° comma lett. h (come modificato dal d.l. 8 agosto 1991, n. 247, conv. in l. 5 ottobre 1991, n. 314) che prevede l’arresto obbligatorio di chi sia colto in flagranza di uno dei <<delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo>>.
L’intera problematica deve pertanto essere valutata alla luce della diversa previsione dell’art. 5, 13° comma lett. d) del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che, sostanzialmente recependo gli esiti del precedente provvedimento normativo di sanatoria alla luce della sentenza 6 luglio 2012 n. 172 della Corte costituzionale, ha previsto che <<nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice>> (T.A.R. Toscana, II, 28 marzo 2014, n. 614).
In questa prospettiva, la valutazione operata dall’Amministrazione procedente nel caso di specie risulta fondatamente censurabile, come dedotto dal ricorrente, in quanto il giudizio di pericolosità di quest’ultimo è radicato solo sulla condanna ex art. 73, 5° comma, del D.P.R. n. 309/90, ritenuta in concreto automaticamente ostativa alla regolarizzazione richiesta.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta della documentazione prodotta dall’Amministrazione in esito all’ordinanza istruttoria n. 1118 del 14 marzo 2014, consistente nell’ordinanza per l’applicazione di misure cautelari in carcere n. 17340/2013 RGNR e n. 9188/2013 RG GIP del 24 aprile 2014 e nella nota prot. 69 Cat. A12/2014 Sez. Aff. Leg.-N.O. dell’11 novembre 2014 dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze, concernente una sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Milano il 28 maggio 2009 a carico di un cittadino cinese per il reato di cui all’art. 416, comma 1, c.p..
Infatti, è dirimente la considerazione che a tali elementi non si faccia alcun cenno nel provvedimento impugnato; a ciò aggiungasi che il ricorrente, con memoria depositata il 28 novembre 2014, oltre a sottolineare che la nota dell’11 novembre 2014 dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze riguarda un cittadino cinese, si è dichiarato estraneo ai fatti riportati nell’ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze del 24 aprile 2014, evidenziando che è nella stessa indicato un diverso cittadino marocchino prima nominato Garmouda e poi Garmouna nato il 3 maggio 1982.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato viene annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 133 D. Lgs. n. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 67 dell’11 settembre 2014 della competente commissione istituita presso questo Tribunale (la circostanza che tenuta alla rifusione delle spese sia un’Amministrazione statale non toglie che il giudice debba procedere alla relativa condanna; saranno, eventualmente, le Amministrazioni statali interessate a stabilire come regolare tra loro, anche in ordine agli aspetti contabili, il rapporto derivante dalla sentenza).
Il Tribunale deve nel contempo liquidare all’avv. Marco Noci, difensore del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA e salva la ritenuta d’acconto sull’importo liquidato (al netto di CPA e IVA).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Liquida all’avv. Marco Noci, difensore del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge e salva la ritenuta d’acconto, come precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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